Immatricolazione auto: cos’è, tempi e costi

Cos’è e come funziona l’immatricolazione auto

Quando si acquista un’auto nuova è bene verificare, prima di mettersi al volante, che siano state sbrigate tutte le pratiche burocratiche relative all’immatricolazione del mezzo. Portare a termine questa procedura è infatti essenziale per ottenere l’autorizzazione a circolare liberamente su strada. Scopriamo come funziona e quanto costa immatricolare una macchina.

INDICE
Immatricolazione auto: che cos’è?
Come immatricolare l’auto
Prima immatricolazione auto: come funziona?
Costo immatricolazione auto
Tempi immatricolazione auto
Immatricolazione auto estera: quanto costa?

Nel momento in cui si acquista un’auto è necessario procedere all’immatricolazione. Con questa procedura il veicolo viene registrato presso l’Archivio Nazionale Veicoli  (ANV) della Motorizzazione Civile e la vettura in questione viene abbinata ad una targa specifica.

Successivamente, bisogna provvedere alla registrazione del mezzo presso il Pubblico Registro Automobilistico e soltanto al termine di questa duplice procedura si entrarà in possesso della targa e del libretto di circolazione, potendo finalmente guidare la propria auto su strada.

Ma non bisogna farsi prendere la panico: dell’immatricolazione se ne occupa sempre il venditore, tramite un’agenzia di pratiche auto abilitata. L’agenzia presenta all’ufficio provinciale della Motorizzazione una richiesta di immatricolazione allegando i documenti della vettura e del soggetto a cui sarà intestata l’auto. Se la documentazione è completa e corretta la Motorizzazione rilascia la carta di circolazione e una coppia di targhe.

A partire dal 1° giugno 2020 tutte le pratiche di immatricolazione devono essere effettuate obbligatoriamente per via telematica. L’agenzia di pratiche auto dovrà quindi ricorrere ai servizi dello Sportello Telematico dell’automobilista grazie al quale, oltre a effettuare l’immatricolazione, è possibile ottenere la targa, la carta di circolazione e il certificato di proprietà digitale senza bisogno di recarsi fisicamente nei diversi uffici sparsi sul territorio.

Con il termine prima immatricolazione ci si riferisce alle pratiche necessarie, al momento dell’acquisto di un veicolo nuovo, per ottenere la targa e il libretto di circolazione del mezzo, ovvero per ottenere il permesso di condurre il veicolo per strada.

Come spiegato sopra, tramite la prima immatricolazione si associa una targa specifica al mezzo, che viene registrato nell’Archivio Nazionale Veicoli della Motorizzazione Civile e presso il Pubblico registro automobilistico. In ogni caso, le procedure di immatricolazione vengono sempre svolte dal venditore.

In linea di massima, al momento dell’acquisto di una vettura nuova il costo dell’immatricolazione viene incluso nel prezzo di vendita.

Ma, per i più curiosi, scendiamo comunque nel dettaglio dei costi delle varie pratiche da portare a termine. I costi amministrativi totali ammontano a 101,20 euro, che includono quattro imposte di bollo da 16 euro, l’emolumento del PRA di 27 euro e 10,20 euro di diritti per la Motorizzazione. A questi si aggiungono i costi di acquisto delle targhe, pari a 41,78 euro.

Inoltre, ai costi di immatricolazione si sommano la tariffa richiesta dall’agenzia di pratiche auto di cui si serve il venditore e l’imposta provinciale di trascrizione (IPT), che l’ACI incassa per conto delle province. Ogni amministrazione provinciale può aumentare fino al 30% l’importo base dell’IPT, fissato per legge in 150,81 euro per le auto di potenza fino a 53 kW e in 3,519 euro/kW per quelle di potenza superiore.

Nel momento in cui si ha a disposizione tutta la documentazione richiesta e si presenta la stessa presso lo Sportello Telematico dell’Automobilista i tempi di attesa per l’immatricolazione auto sono decisamente ridotti: si parla di circa 3 giorni lavorativi.

Una volta ricevute le targhe ed il libretto di circolazione si dovrà provvedere alla iscrizione dell’auto al PRA entro i 60 giorni successivi per poter entrare in possesso del certificato di proprietà.

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Per circolare in Italia, l’immatricolazione è necessaria anche nel caso si acquisti una vettura all’estero. Sarà quindi fondamentale immatricolare il veicolo all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e poi iscriverlo al Pubblico Registro Automobilistico.

Questa procedura deve essere seguita sia se l’acquisto riguarda un’auto nuova che usata. Viene considerata nuova una vettura con meno di 6.000 Km e meno di sei mesi di età.

Per procedere all’immatricolazione, sarà necessario recarsi in un ufficio provinciale della Motorizzazione e presentare la documentazione tecnica e quella fiscale relativa all’auto. Una volta ottenuto l’ok è possibile procedere con la richiesta di immatricolazione e successivamente con l’iscrizione al PRA.

Chi cerca una soluzione più semplice può rivolgersi ad una agenzia di pratiche auto producendo una copia del documento di identità dell’acquirente, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza dell’acquirente, i modelli NP2C e NPSD disponibili online o presso gli STA, l’atto di vendita in bollo redatto da un notaio, il certificato di conformità del veicolo rilasciato dal costruttore ed il modello TT2119.

Se l’immatricolazione riguarda una vettura usata, oltre ai documenti già indicati, si deve anche produrre copia della carta di circolazione estera.

Cose da sapere

In cosa consiste l’immatricolazione auto?

Con l’immatricolazione il veicolo viene registrato presso la Motorizzazione Civile e successivamente registrato presso il Pubblico Registro Automobilistico.  Soltanto al termine di questa duplice procedura si entra in possesso della targa e del libretto di circolazione e si può finalmente guidare la propria auto.

Come si immatricola un’auto?

In Italia è il venditore ad occuparsi dell’immatricolazione dell’auto, tramite un’agenzia di pratiche auto abilitata presso lo Sportello telematico dell’automobilista. L’agenzia presenta all’ufficio provinciale della Motorizzazione una richiesta di immatricolazione a allegando i documenti del soggetto a cui sarà intestata l’auto e della vettura.

Quanto costa immatricolare un’auto?

Solitamente il costo di immatricolazione è incluso nel prezzo di acquisto dell’auto e comprende: i costi amministrativi, pari a 101,20 euro, e quelli di acquisto delle targhe, pari a 41,78 euro. A questi vanno aggiunte la tariffa richiesta dall’agenzia di pratiche auto di cui si serve la concessionaria oltre all’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) che l’ACI incassa per conto delle province.

Quanto ci vuole ad immatricolare un’auto?

I tempi per l’immatricolazione presso lo Sportello Telematico dell’Automobilista  sono di circa 3 giorni lavorativi. Una volta ricevute le targhe ed il libretto di circolazione si dovrà provvedere alla iscrizione dell’auto al PRA entro i 60 giorni successivi.

Come funziona l’immatricolazione per le auto estere?

Se si acquista un’auto all’estero è obbligatorio immatricolarla per poter circolare sul nostro territorio. L’obbligo vale sia in caso di acquisto di un’auto nuova che di un’auto usata.  Sarà necessario recarsi in un ufficio provinciale della Motorizzazione e presentare la documentazione tecnica e quella fiscale relativa all’auto. Una volta ottenuto l’ok è possibile procedere con la richiesta di immatricolazione alla Motorizzazione e successivamente con l’iscrizione al PRA

Divieto di sorpasso: tutte le regole da conoscere e rispettare

Divieto di sorpasso: ecco quali regole rispettare

Guidare con prudenza è il primo passo per minimizzare il rischio di incidenti.

E rispettare le regole stabilite dal nostro Codice della Strada significa non solo essere certi di guidare in modo sicuro, ma anche prevenire la possibilità di vedersi notificate multe salate. Tra le varie disposizioni del Codice quella del divieto di sorpasso è una delle più importanti da seguire.  

INDICE
 Il divieto di sorpasso nel Codice della strada
Quando è vietato il sorpasso?
Il sorpasso è vietato di notte?
Si può sorpassare in curva?
Sorpasso in prossimità di un dosso
Cosa indica il segnale di divieto di sorpasso
Multa sorpasso linea continua

Il sorpasso è disciplinato dall’articolo 148 del Codice della Strada e viene definito come la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione. 

Per compiere questa manovra in tutta sicurezza ci si deve accertare che la visibilità sia ottimale, che chi precede non voglia a propria volta effettuare un sorpasso e che il tratto di strada sia libero. Non solo: il sorpasso con linea continua, per esempio, è vietato.

Più in generale. Lo stesso art. 148 CdS, poi, disciplina anche i casi di divieto di sorpasso, cioè tutte quelle situazioni in cui tale manovra può comportare dei rischi per la sicurezza dei passeggeri delle vetture. 

L’art. 148 CdS stabilisce i casi in cui è possibile o meno effettuare il sorpasso. Al comma 10 è previsto il divieto di sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità, mentre il comma 11 dispone il divieto di sorpasso di un veicolo già impegnato nella manovra di sorpasso ed il comma 13 il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere. Importante, poi, la disposizione prevista al comma 15 dove viene vietato il sorpasso a destra salvo determinate ipotesi. 

Sfatiamo un mito. Non esiste un orario in cui sia consentito o meno effettuare un sorpasso, ma tutto dipende dalle condizioni di visibilità della strada. Se queste sono ottimali allora il sorpasso sarà consentito anche di notte purché la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio. 

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In questo caso è bene fare chiarezza. L’art 148 CdS comma 10 disciplina il divieto di sorpasso in curva, ma consente questa manovra soltanto nel caso in cui la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale. 

Identica disciplina vale per il sorpasso in prossimità di un dosso. Anche in questo caso vide il divieto di sorpasso tranne nell’ipotesi in cui la strada sia a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale. 

Riconoscere il segnale di divieto di sorpasso è semplice. Questo è imposto non solo in presenza della linea continua o della doppia linea continua sull’asfalto, ma anche in presenza dell’apposito cartello stradale con forma circolare, bordo rosso e sfondo bianco con al centro disegnate due autovetture. In presenza del segnale di divieto di sorpasso  si possono superare esclusivamente i veicoli senza motore, i motocicli ed i ciclomotori purché la manovra venga compiuta entro la carreggiata senza oltrepassare la striscia continua. 

Il divieto di sorpasso è previsto anche in presenza della sola segnaletica sull’asfalto rappresentata dalla linea continua o dalla doppia linea continua. Spesso si tende a non osservare questo divieto e ad effettuare ugualmente il sorpasso. È bene sapere che in questo caso la multa prevista dall’articolo 146 del Codice della Strada varia da un minimo di 42 sino ad un massimo di 173 euro oltre alla decurtazione di due punti dalla patente. 

Cose da sapere

Cosa prevede il Codice della Strada in merito al sorpasso?

Il sorpasso è disciplinato dall’articolo 148 del Codice della Strada. Per compiere questa manovra in tutta sicurezza ci si deve accertare che la visibilità sia ottimale, che chi precede non voglia a propria volta effettuare un sorpasso e che il tratto di strada sia libero. Lo stesso art. 148 CdS disciplina anche i casi di divieto di sorpasso, cioè tutte quelle situazioni in cui tale manovra può comportare dei rischi per la sicurezza dei passeggeri delle vetture. 

Quando vige il decreto di sorpasso?

L’art. 148 CdS stabilisce i casi in cui è possibile o meno effettuare il sorpasso. Al comma 10 è previsto il divieto di sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità, mentre il comma 11 dispone il divieto di sorpasso di un veicolo già impegnato nella manovra di sorpasso ed il comma 13 il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere. Importante, poi, la disposizione prevista al comma 15 dove viene vietato il sorpasso a destra salvo determinate ipotesi. 

Cosa indica il segnale di decreto di sorpasso?

Il segnale di divieto di sorpasso è semplice è imposto non solo in presenza della linea continua o della doppia linea continua sull’asfalto, ma anche in presenza dell’apposito cartello stradale con forma circolare, bordo rosso e sfondo bianco con al centro disegnate due autovetture. In presenza del segnale di divieto di sorpasso  si possono superare esclusivamente i veicoli senza motore, i motocicli ed i ciclomotori purché la manovra venga compiuta entro la carreggiata senza oltrepassare la striscia continua. 

Quali sono le sanzioni per chi infrange il divieto di sorpasso?

Il divieto di sorpasso è previsto anche in presenza della sola segnaletica sull’asfalto rappresentata dalla linea continua o dalla doppia linea continua. Spesso si tende a non osservare questo divieto e ad effettuare ugualmente il sorpasso. È bene sapere che in questo caso la multa prevista dall’articolo 146 del Codice della Strada varia da un minimo di 42 sino ad un massimo di 173 euro oltre alla decurtazione di due punti dalla patente. 

Tagliando auto: ogni quanto farlo, quanto costa e cosa comprende

Tagliando auto: dove farlo, cosa prevede e quanto costa

Prendersi cura della propria vettura è fondamentale per essere certi di avere un’auto sempre in perfetta efficienza. Il tagliando auto è una pratica da rispettare scrupolosamente alle scadenze programmate. Scopriamo come effettuare i vari controlli. E, soprattutto, quanto costa un tagliando auto? Partiamo dall’inizio.

INDICE
Cos’è il tagliando auto
Tagliando auto: cosa comprende?
Ogni quanto si fa il tagliando auto 
Costo tagliando auto
Costo tagliando auto diesel
Le Case più economiche
Primo tagliando auto: quando farlo

Quando si parla di tagliando auto si intende una verifica periodica delle componenti di una vettura da effettuare ad intervalli prestabiliti dalla Casa costruttrice e finalizzata a mantenere la massima efficienza meccanica del mezzo in relazione allo stato di usura complessivo. Rispettando gli intervalli di manutenzione previsti dalla Casa si potrà contare su una maggiore affidabilità della propria auto. Questi, però, non sono identici per tutte le vetture, ma variano a seconda dello specifico modello solitamente sono indicati nel suo manuale di uso e manutenzione. 

Sono molteplici i controlli e gli interventi che vengono effettuati nel corso del tagliando auto. In primo luogo viene effettuato un esame visivo per verificare la necessità o meno di sostituire componenti usurate e successivamente si passa al controllo dei liquidi, come quello del radiatore, dell’olio motore, dei freni, il liquido lavavetri ed il refrigerante. Altro intervento previsto nella maggior parte dei tagliandi auto è la sostituzione del filtro dell’olio, dell’aria e anche quello dell’abitacolo. Infine l’intervento si concluderà con la verifica dello stato di usura degli pneumatici ed il controllo di trasmissione, climatizzatore, marmitta, ammortizzatori, sospensioni e impianto frenante. 

Come anticipato, non esiste un termine unico di riferimento valido per tutte le vetture per capire quando si deve fare il tagliando auto. Sono le singole Case che prevedono gli intervalli di tempo o chilometrici entro i quali è opportuno recarsi presso le officine per effettuare i controlli. In linea generale, tuttavia, si può affermare come per le auto nuove sia corretto procedere al primo tagliando dopo un anno o 10.000. Le vetture che fanno uso di lubrificanti standard potranno essere sottoposte a tagliando ogni 20.000 Km, mentre quelle che utilizzano lubrificanti “longlife” ogni 30.000/50.000 Km. 

Anche in questo caso è impossibile fornire una cifra ufficiale perché il costo del tagliando auto varia a seconda della marca della vettura, del modello e della tipologia di interventi richiesti. In linea generale si può dire che per una utilitaria moderna il primo tagliando, a meno di interventi imprevisti, si aggira sui 200 euro ed in questa cifra solitamente sono inclusi la sostituzione dell’olio motore e del relativo filtro, la sostituzione filtro dell’aria e dell’abitacolo ed il controllo dei livelli tutti i fluidi. 

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Le auto diesel si rivelano più economiche rispetto ai modelli a benzina per quel che riguarda le spese di carburante, ma i costi relativi al tagliando sono leggermente più elevati per le frequenze maggiori con cui tale controllo è richiesto. In generale il costo del tagliando auto diesel si aggira sui 250 euro se non è necessario sostituire pezzi usurati.  

Ma la vera domanda è: quanto costa un tagliano auto? Difficile dare una risposta: troppe sono le variabili in gioco. In primis, il tipo di auto e la marca d’appartenenza. 

Però, in tempi come quelli attuali dove in molti fanno attenzione alle spese è importante sapere quali sono i costi medi per il tagliando auto previsti dalle varie Case. Tra i più economici si segnala la Toyota, con una spesa media di 230, la Suzuki, con una spesa media per il tagliando di 240 euro, e marchi generalisti come Dacia, Fiat, Peugeot e Seat che in media richiedono un importo di 250 euro per il costo del tagliando.  

Un momento delicato per chiunque acquisti un’auto nuova è quello relativo al primo tagliando. In questo caso si può spesso cadere in errore nel capire quando debba essere effettuato. Buona pratica è quella di recarsi presso l’officina autorizzata per procedere al primo tagliando auto entro il primo anno dall’immatricolazione indipendentemente dai chilometri percorsi. 

Cose da sapere

Cos’è il tagliando auto?

Il tagliando auto è un controllo periodico cui deve essere sottoposta la vettura ad intervalli previsti dalla Casa costruttrice. Durante il tagliando auto l’officina procederà ad effettuare una serie di verifiche fondamentali per valutare lo stato delle varie componenti ed in caso procederà alla loro sostituzione.

Quali controlli si prevedono durante il tagliando auto?

Il tagliando auto inizia con un esame visivo per verificare la necessità o meno di sostituire alcuni componenti e poi procedere con il controllo dei liquidi e alla sostituzione del filtro dell’olio, dell’aria e anche quello dell’abitacolo. Si passa poi all’analisi degli pneumatici ed alla verifica della trasmissione, del climatizzatore, della marmitta, degli ammortizzatori, delle sospensioni e dell’impianto frenante.

Ogni quanto si deve fare il tagliando auto?

In generale l’intervallo di tempo con cui effettuare il tagliando è di un anno o 10.000/20.000 Km per le vetture che fanno uso di lubrificanti standard o che circolano in condizioni d’utilizzo gravose, mentre per le vetture che utilizzano lubrificanti “longlife” gli intervalli possono anche arrivare a 2 anni o 30.000/50.000 Km. Di regola il primo tagliando per un’auto nuova è di 12 mesi o 10.000 Km, mentre per un’auto usata è sempre bene controllare quanto previsto dalla Casa nel libretto di uso e manutenzione.

Quanto costa il tagliando auto?

Non si può fare una stima esatta del costo del tagliando auto perché sul conto finale andranno ad incidere non solo la marca ed il tipo di vettura, ma anche la quantità di elementi da sostituire e le ore di lavoro da impiegare. Possiamo dire che le spese standard sono quelle relative alla sostituzione  dell’olio motore e del relativo filtro, alle quali bisogna aggiungere il filtro dell’aria e dell’abitacolo. Quasi tutte le officine includono nel costo del tagliando il controllo dei livelli di tutti i fluidi.

Quali sono le case automobilistiche più economiche per il tagliando auto?

Volendo stilare una classifica delle Case più economiche con il tagliando auto troviamo nelle prime posizioni la Toyota con 230 euro di media, seguita da Suzuki con 240 euro e da Dacia, Fiat, Kia, Lancia, Peugeot, Renault e Seat tutte con una media di 250 euro per il tagliando auto.

Libretto di circolazione auto: come leggerlo, le sigle e le indicazioni sui kw

L’auto è un bene mobile registrato e, in quanto tale, per essere in regola deve essere dotato di tutta una serie di documenti che ne attestano la proprietà, le caratteristiche tecniche e lo stato di manutenzione.

Tra i documenti che ogni automobilista deve sempre avere con sé quando si trova alla guida della propria vettura c’è il libretto di circolazione, una sorta di carta di identità dell’auto all’interno del quale sono racchiuse tutte le informazioni del mezzo oltre alle generalità del proprietario.

La sua forma è regolata da una specifica direttiva europea,  1999/37/CE del 29/4/1999, che ne armonizza aspetto e dimensioni in tutta l’unione. Di seguito è spiegato nel dettaglio come leggere il libretto, capirne le sigle e trovare le indicazioni sui kw del veicolo.

 INDICE
 Libretto auto: che cos’è?
 Come leggere il libretto auto
 Sigle carta circolazione: la legenda
 Smarrimento libretto macchina: cosa fare?
 Dove trovare i kw sul libretto auto

La carta di circolazione è il documento che contiene tutte le informazioni della vettura ed è rilasciata al momento dell’immatricolazione o della reimmatricolazione di un’auto, insieme al numero di targa.

Grazie alla carta di circolazione viene confermata l’idoneità del mezzo alla circolazione su strada grazie alla presenza di tutti quei requisiti richiesti dalla Motorizzazione Civile.

Nella carta di circolazione vengono riportate le informazioni principali della vettura quali marca, modello, anno di immatricolazione, pneumatici omologati, classe di emissione, consumi dichiarati e potenza massima oltre ai dati anagrafici del proprietario del mezzo. Sul suo retro si trova la legenda della carta di circolazione: consente di interpretare i vari codici. Consente di capire dove leggere i kW sul libretto, per esempio.

Ci sono anche i trasferimenti di proprietà del veicolo e i risultati delle revisioni.

Arriva il Documento Unico per la circolazione e la proprietà

La carta di circolazione è composta da quattro quadranti, analizziamo il loro contenuto.

  • Facciata posteriore: questa è riservata alla legenda del libretto di circolazione, all’applicazione dei bollini relativi al superamento della revisione periodica del mezzo e alle annotazioni inerenti gli eventuali passaggi di proprietà.
  • Facciata anteriore, 1° quadrante: vengono riportati i dati che identificano il veicolo e il suo proprietario. In alto è riportata prima la sigla dello Stato membro che ha emesso il documento, ma anche il nome per esteso dello Stato e l’autorità competente. Nella parte inferiore viene indicato il numero del libretto di circolazione, mentre in basso è presente il numero d’immatricolazione con un codice alfanumerico che identifica la registrazione alla Motorizzazione Civile.
  • Facciata anteriore, 2° quadrante: qui vengono riportati i dati relativi alla Casa costruttrice, al nome del modello, il numero di telaio, la massa, la data di immatricolazione, la categoria del veicolo, il numero di omologazione del modello, i dati inerenti del motore, le emissioni ed il colore della carrozzeria.
  • Facciata anteriore, 3° quadrante: nel terzo quadrante, infine, sono riportate varie informazioni come le dimensioni del veicolo, il rapporto potenza/tara, le misure dei pneumatici e per esteso la classe di omologazione Euro, compresa, eventualmente, quella come veicolo ibrido con alimentazione benzina o diesel.

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Leggere il libretto di circolazione non è certamente semplice, ma è sufficiente consultare la legenda posta nella facciata posteriore per capire il significato delle singole lettere presenti. Vediamo le più importanti.

  • A: targa del veicolo
  • B: data della prima immatricolazione del veicolo
  • 2.1: cognome del proprietario del veicolo
  • 2.2: nome e data di nascita del proprietario
  • 2.3: indirizzo del proprietario
  • 1: nome del costruttore
  • 2: tipo di veicolo
  • 3: nome dell’auto
  • E: numero di telaio dell’auto
  • 1: massa massima ammissibile a pieno carico
  • 2: massa massima ammissibile a pieno carico in servizio
  • 3: massa massima ammissibile dell’insieme costituito dal veicolo a pieno carico e dal rimorchio

Legenda libretto auto: gli altri codici

Nel libretto auto poi sono indicati altri codici. Eccoli di seguito:

Codice Significato
G massa del veicolo in circolazione carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1
I data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione. Se l’auto è stata ritargata, questa datà sarà successiva a quella del paragrafo B.
J Categoria de veicolo, e in particolare:

J: categoria del veicolo

J.1: destinazione ed uso del veicolo

J.2: carrozzeria del veicolo

K numero di omologazione del tipo (se disponibile)
L numero di assi
M interasse
N Ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile per i veicoli con massa totale superiore a 3500 kg. In particolare:

N.1: asse1 (kg)

N.2: asse 2 (kg), se del caso

N.3: asse 3 (kg), se del caso

N.4: asse 4 (kg), se del caso

N.5: asse 5 (kg), se del caso

O O.1: massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile con rimorchio frenato (kg)

O.2: massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile con rimorchio non frenato (kg)

P P.1: cilindrata (cm3)

P.2: potenza netta massima (kW)

P.3: tipo di combustibile o di alimentazione

P.5: numero di identificazione del motore

Q rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
S S.1: numero di posti a sedere, compreso quello del conducente

S.2: numero di posti in piedi (se del caso)

U U.1: livello sonoro a veicolo fermo [dB(A)]

U.2: livello sonoro a regime del motore (giri×min−1)

V V.1: CO (g/km o g/kWh)

V.2: HC (g/km o g/kWh)

V.3: NOx (g/km o g/kWh)

V.5: particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)

V.7: CO2 (g/km)

V.9: indicazione della classe ambientale di omologazione CE

 

In caso di furto o smarrimento del libretto di circolazione si deve seguire scrupolosamente il seguente iter burocratico.

In primo luogo è obbligatorio procedere con la denuncia agli organi di polizia per ottenere un duplicato del documento entro 48 ore dallo smarrimento libretto di circolazione. Al momento della denuncia l’organo di Polizia verifica se il documento è duplicabile direttamente senza richieste ulteriori da parte dell’utente oppure se il duplicato del libretto di circolazione dovrà essere richiesto dall’interessato ad un Ufficio motorizzazione civile. Una volta ricevuta la domanda, quest’ultimo ha precisamente 45 giorni di tempo per completare l’invio.

In entrambi i casi verrà rilasciato un permesso provvisorio fondamentale per circolare con il proprio veicolo. Dal momento del rilascio del permesso provvisorio, la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida ed in caso di ritrovamento o restituzione deve essere distrutta.

Se al momento della denuncia si potrà duplicare il libretto di circolazione l’organo di polizia invia la richiesta di duplicato al Ministero e rilascia un permesso provvisorio di circolazione del veicolo.

Successivamente il nuovo documento sarà spedito all’indirizzo di residenza dell’intestatario del veicolo con posta assicurata, al costo di € 10,20 più le spese postali da pagare al postino che effettua la consegna.

Se, invece, la carta di circolazione  non potrà essere duplicabile l’interessato dovrà fare la richiesta di duplicato ad un Ufficio motorizzazione civile ed in questo caso sarà necessario presentare la domanda su modello TT 2119, effettuare il versamento di € 10,20 sul c/c 9001 ed allegare la denuncia di smarrimento presentata agli organi di polizia, un documento di riconoscimento in corso di validità ed il permesso provvisorio di circolazione rilasciato all’atto della denuncia.

Se la motorizzazione civile non risponde entro i 45 giorni limite, come già detto, ricordiamo che è possibile rivolgersi al call center. Il numero verde attivo dalle ore 08:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 08:00 alle ore 14:00 il sabato è il seguente: 800 23 23 23.

Le informazioni sulla carta di circolazione che concernono i kW dell’auto si trovano sotto al codice “P”, accanto al quale troviamo tutto ciò che riguarda il suo motore. Precisamente, si deve cercare nel secondo quadrante della facciata anteriore. Di fianco al codice “P.2”, troveremo la potenza massima espressa in kilowatt.

Cose da sapere

Cos’è il libretto di circolazione?

La carta di circolazione è il documento che contiene tutte le informazioni della vettura ed è rilasciata al momento dell’immatricolazione o della reimmatricolazione di un’auto, insieme al numero di targa.

Come leggere la carta di circolazione?

Il libretto di circolazione è suddiviso in quadranti e ognuno contiene delle informazioni specifiche. Ad esempio, nel quadrante posteriore è riportata  la legenda del libretto di circolazione, l’applicazione dei bollini relativi al superamento della revisione periodica del mezzo e alle annotazioni inerenti gli eventuali passaggi di proprietà. La facciata anteriore può essere suddivisa in tre quadranti: nel primo vengono riportati i dati che identificano il veicolo e il suo proprietario, nel secondo  i dati relativi alla Casa costruttrice e al modello e nel terzo le altre informazioni, come quelle relative a pneumatici e omologazione.

Cosa fare i caso di furto o smarrimento del libretto?

La prima cosa da fare è denunciare il furto o lo smarrimento alle forze di polizia, che procederanno con il rilascio di un permesso provvisorio di circolazione. Successivamente, si riceverà un duplicato del documento direttamente a casa, al costo di € 10,20 più le spese postali da pagare al postino che effettua la consegna.

Revisione auto: ogni quanto farla, scadenza e costi

Qual è la differenza tra leasing e noleggio a lungo termine? 1

La revisione dell’auto è obbligatoria. Serve a certificare periodicamente il buono stato di manutenzione di una vettura che circola regolarmente su strada.

È uno dei “doveri” degli automobilisti, previsti dal Codice della Strada per tutelare la sicurezza di chi guida. Lo scopo è quello di appurare che lo stato di conservazione del veicolo sia conforme alla circolazione su strada. Gli elementi che vengono controllati sono molti, dalle componenti tecniche, fino alle emissioni inquinanti e rumorose affinché queste non superino i limiti stabiliti dalla legge.  Scopri nel nostro articolo tutti i dettagli su quando, dove e quanto costa fare la revisione. 

INDICE
Revisione auto: ogni quanto?
Revisione auto, cosa controllano
Revisione e tagliando: differenza
Costo revisione auto 2025
Scadenza revisione auto
Calcolo scadenza revisione auto dalla targa
Prima revisione auto nuova
Dove fare la revisione auto
Il rilascio del bollino blu
Il certificato di revisione
Cosa succede se non si passa la revisione auto?
Multa revisione scaduta: le sanzioni previste
Revisione auto GPL
Revisione Auto Metano

La revisione auto ha scadenze diverse. Chi acquista un’auto nuova da un concessionario sarà obbligato ad effettuare la revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, mentre successivamente a questo periodo la revisione auto dovrà essere effettuata ad intervalli di due anni. Se si acquista una vettura usata, invece, la revisione dovrà sempre essere effettuata ogni due anni. 

Tipologia Quando
Prima revisione 4 anni dopo l’immatricolazione
Seconda revisione e successive Ogni 2 anni

Per quanto riguarda la categoria dei veicoli atipici, la revisione delle auto d’epoca o di interesse storico, va effettuata, secondo il decreto del 2009, con scadenza biennale, entro il mese di rilascio della carta di circolazione, o entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo di revisione.

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Nel corso della revisione auto si effettua un collaudo per verificare il perfetto funzionamento di numerosi dispositivi della vettura. Nello specifico le parti sottoposte ad esame sono:

  • Impianto frenante: quindi freno a mano, di servizio, freni, pasticche, dischi;
  • Sterzo: cuscinetti, fissaggio, stato meccanico;
  • Vetri: vetri, specchietti, lavavetri;
  • Impianto elettrico: proiettori, luci, indicatori;
  • Telaio: carrozzeria, porte, serrature, serbatoio
  • Rumori: gas di scarico inquinanti bollino blu;
  • Identificazione del veicolo tramite targa e telaio;
  • Sicurezza dispositivi: Clacson, cinture di sicurezza anteriori e posteriori. 

Non bisogna confondere la revisione auto col tagliando. La prima è imposta dalla legge e deve essere compiuta ad intervalli temporali prestabiliti, mentre il tagliando indica la serie di controlli previsti dalla Casa madre da effettuare ad intervalli di chilometraggio regolari per garantire la perfetta efficienza del mezzo. 

Il costo della revisione presso un officina autorizzata, salvo sorprese, si aggira intorno agli 80 euro.

Se si vuole risparmiare qualcosa, ci si può rivolgere alla Motorizzazione Civile, dove il collaudo della vettura e il rilascio dell’avvenuta revisione costano circa 45 euro. Il costo della revisione in un’officina o centro autorizzato, è così ripartito:

  • € 54,95 costo revisione
  • € 12,09 costo IVA
  • € 10,20 diritti fissi
  • € 1,51 costo bollettino PagoPA
Motorizzazione Civile 45,00 euro
Centri di revisione e Officine Autorizzate 78,75 euro

A prima vista sembrerebbe che rivolgersi alla Motorizzazione sia il modo migliore per risparmiare. Se quest’affermazione è veritiera in termini economici lo è meno in quanto a tempo: infatti può essere difficile fissare un appuntamento in tempi brevi presso gli uffici locali della Motorizzazione civile.

Come abbiamo anticipato in precedenza, se si è proprietari di una vettura sottoposta a prima immatricolazione, la scadenza revisione auto cadrà al quarto anno, mentre per le revisioni successive alla prima, o in caso di acquisto di auto usata, la revisione dovrà essere effettuata obbligatoriamente ogni due anni. 

Se non ci si ricorda quando scade la revisione auto è possibile collegarsi sul “Il Portale dell’Automobilista” e verificare quando è stata effettuata l’ultima revisione inserendo il tipo di veicolo e la targa. 

Il portale restituisce:

  • Data ultima revisione
  • Esito delle revisione
  • KM rilevati dall’operatore

Si precisa che che il numero dei chilometri totali percorsi dal veicolo, riportati nella colonna ‘km rilevati dall’operatore’, è un dato che viene rilevato manualmente dalla strumentazione di bordo dall’operatore che esegue la revisione del veicolo.

La successione storica dei dati di revisione viene resa disponibile solo agli utenti registrati e per le operazioni effettuate successivamente al 1° giugno 2018.

Se si acquista un’auto nuova è bene ricordare che la prima revisione dovrà essere effettuato allo scadere dei quattro anni dall’immatricolazione, entro l’ultimo giorno utile del mese del quarto anno. Quindi se la vettura è stato immatricolata, ad esempio, il 15 maggio 2021 la revisione auto dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 maggio 2025. 

Per effettuare la revisione auto si può scegliere di recarsi presso i centri revisione e le officine autorizzate da parte del Ministero dei Trasporti, presso un’agenzia ACI oppure presso la Motorizzazione Civile dell’area di competenza. Ovviamente nel primo caso i costi saranno più alti a differenza della revisione auto effettuata presso la Motorizzazione. 

Cos’è il primo bollo auto: ecco come e dove pagarlo 1

Superata positivamente la revisione auto verrà consegnato un bollino blu che certifica l’avvenuto controllo periodico dei gas di scarico di un’auto. Tale certificazione viene rilasciata contestualmente alla revisione dell’auto, sia essa a benzina, a diesel, a metano e a GPL. Se il controllo dei gas dovesse far emergere qualche anomalia, il bollino blu potrebbe non essere rilasciato e l’auto dovrà essere sottoposta a manutenzione per poterlo ottenere. 

Al termine della revisione, qualora dia esito positivo, al proprietario della vettura verrà consegnato il certificato di revisione all’interno del quale saranno indicati:

  • Numero di identificazione del veicolo;
  • Targa del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione;
  • Luogo e data di revisione;
  • Lettura del contachilometri al momento del controllo;
  • Categoria del veicolo;
  • Carenze individuate e livello di gravità;
  • Risultato del controllo tecnico;
  • Data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato di revisione;
  • Dati identificativi dell’ispettore responsabile del controllo;

In caso di mancato superamento della revisione auto possono verificarsi tre ipotesi: 

  • Ripetere la revisione: l’auto non passa una o più prove e deve essere riparata prima di effettuare di nuovo la revisione. Le riparazioni vanno effettuate entro un mese e la revisione deve avvenire nello stesso centro e va pagata nuovamente tutta la procedura.
  • Sospensione dalla circolazione e ripetizione della revisione: le prove hanno evidenziato guasti piuttosto gravi e ritenuti troppo pericolosi per autorizzare la libera circolazione del veicolo. In questo caso bisogna riparare in breve tempo l’auto e pagare una seconda revisione.
  • Sospensione interna: se durante la revisione vengono segnalati guasti di entità minima, la revisione viene sospesa temporaneamente per effettuare le dovute operazioni e tutti gli accertamenti dovuti, riguardo al corretto funzionamento di ogni singola parte meccanica.

Guai a circolare su strada con la revisione scaduta perché si rischiano sanzioni pesanti. La multa varia da 155 fino a 625 euro e si può arrivare anche al fermo amministrativo del veicolo qualora questa l’infrazione venga rilevata su autostrada. Se si circola senza revisione alla guida di un veicolo già sospeso si rischia una multa da 1.842 a 7.369 euro oltre al fermo amministrativo per 90 giorni. In caso di reiterazione si arriva alla confisca della vettura. 

Per quanto riguarda le auto GPL le bombole dell’impianto non sono soggette a revisione secondo la legislazione italiana attualmente vigente perché sono presenti particolari elettrovalvole perfettamente in grado di mettere in sicurezza la vettura. La revisione in questo caso consiste nella sostituzione delle bombole ogni 10 anni.

Il costo per questo tipo di intervento varia dai 300 ai 500€ e prevede un check completo anche di queste altre componenti:

  • Il funzionamento delle tubazioni e raccordi
  • La sostituzione dei filtri GPL qualora vene fosse la necessità
  • Il funzionamento degli iniettori
  • In funzionamento del sistema elettrico
  • La sostituzione del riduttore verso i 100.000 Km

Differente la situazione per la revisione auto a metano. Per queste vetture il controllo è da effettuare ogni 4 o 5 anni tenendo sempre conto dell’immatricolazione del veicolo e in particolare dell’ultima revisione effettuata. 

Se le bombole presenti sono omologate secondo la norma europea (R110 ECE/ONU) si devono calcolare 4 anni dalla prima immatricolazione o dall’installazione dell’impianto; se le bombole sono omologate secondo la norma europea (R110 ECE/ONU) di tipo IV, si devono calcolare 4 anni dalla prima immatricolazione o dall’installazione dell’impianto e successivamente dovrà essere effettuata la revisione auto ogni 2 anni; se, infine, le bombole sono omologate secondo la normativa nazionale (DGM) si devono calcolare 5 anni dalla prima immatricolazione o dall’installazione dell’impianto. 

I costi per questo tipo di revisione variano a seconda di quante bombole sono installate all’interno del veicolo, e si può spendere dai 150€ fino a 400/500€. Evitare di effettuare periodicamente questa tipologia di revisione porterà il conducente del veicolo a subire una multa per mancata revisione auto davvero salata, con immediato ritiro della carta di circolazione.

Cose da sapere

Quanto costa la revisione auto 2025?

Il costo della revisione auto è aumentato dal 2021 per chi effettua il controllo presso un officina autorizzata. Sebbene il prezzo resti bloccato a 45 euro per chi effettua il controllo presso la Motorizzazione Civile, infatti, l’imposta è cresciuta di 9,95 euro (al netto dell’IVA) per chi si rivolge a un centro privato. Il costo della revisione in un’officina o centro autorizzato, quindi, si è attestato su 78,75 euro.

Ogni quanto fare la revisione auto?

Nella maggior parte dei casi la revisione scade ogni 2 anni. Ma, nel caso di un’auto nuova la revisione auto nuova andrà eseguita dopo 4 anni dall’immatricolazione.

Come controllare la scadenza della revisione auto?

Il Portale dell’Automobilista permette di verificare l’ultima revisione, semplicemente inserendo il tipo di veicolo (autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore) e la targa.

Come funziona la revisione auto GPL?

Le bombole dell’impianto GPL non sono soggette a revisione secondo la legislazione italiana attualmente vigente perché sono presenti particolari elettrovalvole perfettamente in grado di mettere in sicurezza la vettura. La revisione in questo caso consiste nella sostituzione delle bombole ogni 10 anni ed il controllo di tutta la strumentazione relativa come tubazioni e raccordi, sostituzione dei filtri, funzionamento degli iniettori e del sistema elettrico. 

Rinnovo patente: quanto costa e come funziona

Alle prese con il rinnovo della patente? Ecco come fare 1

Il rinnovo della patente di guida è un obbligo imposto dal Codice della Strada per garantire la sicurezza sia del titolare del documento di idoneità, sia di tutti gli altri utenti della strada. Da qualche anno è diventato più facile ricordarsi quando fare il rinnovo patente, visto che adesso il documento di guida scade in corrispondenza del compleanno del possessore. I termini di scadenza, però, cambiano a seconda dell’età, motivo per cui è ancora possibile qualche confusione. In questa piccola guida trovate tutto quello che c’è da sapere su come, quando e quanto costa rinnovare la patente, per evitare di commettere errori.

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INDICE
Rinnovo patente: le diverse tipologie
Rinnovo patente: quanto costa
Rinnovo patente: ASL
Rinnovo patente: ACI
Rinnovo patente: i documenti necessari
Rinnovo patente: ogni quanti anni?
Rinnovo patente dopo gli 80 anni
Rinnovo patente: come funziona la visita medica?

La patente B è la patente necessaria per condurre le autovetture. Il rinnovo varia in base alle diverse tipologie di patente e pone dei limiti per quanto riguarda gli autotrasportati. Questi ultimi sono soggetti a intervalli di tempo inferiori rispetto agli automobilisti.

Rinnovo patente A

  • ogni 10 anni (fino ai 50 anni di età)
  • ogni 5 anni (tra i 50 e i 70 anni)
  • ogni 3 anni (dai 70 anni in poi)

Rinnovo patente B

  • ogni 10 anni (fino ai 50 anni di età)
  • ogni 5 anni (tra i 50 e i 70 anni)
  • ogni 3 anni (dai 70 anni in poi)

Rinnovo patente C

  • ogni 5 anni (fino ai 65 anni di età)
  • ogni 2 anni (dopo i 65 anni di età)

Rinnovo Patente D

  • ogni 5 anni (fino ai 60 anni di età)
  • ogni anno (dopo i 60 anni di età)

Tipi di patente: patente AM, patente A1, patente A2, patente B

Il costo per il rinnovo della patente può variare dai 60 ai 130 euro. Questa cifra comprende i costi per la visita medica rinnovo patente (dai 60 ai 90 euro), 16 euro per l’imposta di bollo, 10,20 euro per i diritti di Motorizzazione e infine 6,8 euro per le spese di spedizione della patente tramite posta assicurata.

Il rinnovo della patente può essere effettuato presso la ASL di competenza. Qui si verrà sottoposti ad una visita medica il cui scopo è quello di verificare che l’automobilista non sia affetto da malattie che possano comportare un rischio per la guida. Il medico dovrà quindi accertare la presenza dei requisiti psicofisici necessari per mettersi al volante. 

Il rinnovo della patente può essere eseguito anche presso l’ACI (Automobile Club Italia). La pratica non è gratuita, ma prevede un versamento di 9 euro fatto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e una marca da bollo da 14,62 euro. Anche in questo caso si verrà sottoposti ad una visita medica per un accertamento delle condizioni psicofisiche dell’automobilista. Il costo medio del servizio di rinnovo è di circa 70 euro, visita medica compresa.

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Per concludere la pratica di rinnovo, bisognerà munirsi di specifici documenti tra cui:

  • codice fiscale/tessera sanitaria
  • documento d’identità valido
  • patente di guida che si intende rinnovare
  • ricevute di pagamento dei versamenti effettuati al Ministero dei Trasporti (10,20€) e per l’imposta di bollo (16€)
  • fototessera
  • eventuali certificazioni per patologie specifiche.

Il pagamento dei diritti di motorizzazione e dell’imposta di bollo deve avvenire tramite il sistema PagoPa, in un’unica soluzione per la tariffa N004-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 16,00 – RINNOVO PATENTE. Non è più necessario, quindi, pagare i bollettini sui conti correnti 4028 e 9001. L’intera procedura può essere svolta comodamente accedendo al Portale dell’Automobilista.

La data di scadenza della patente è visibile sulla parte frontale del documento di guida. La procedura per il rinnovo varia a seconda delle diverse fasce d’età. Per la patente B:

  • Fino a 50 anni: il rinnovo è previsto ogni 10 anni
  • Tra i 50 e i 70 anni: la frequenza del rinnovo diventa quinquennale, ovvero ogni 5 anni
  • Oltre i 70 anni: si richiede un rinnovo triennale, cioè ogni 3 anni.

Anche chi ha la patente scaduta deve fare riferimento a questi intervalli, in modo da avere sempre sotto controllo la data di scadenza ed evitare di incorrere in sanzioni. La patente in scadenza può essere rinnovata fino a quattro mesi prima rispetto alla data di scadenza riportata. Se la patente è scaduta da più di 5 anni, il conducente dovrà essere nuovamente sottoposto ad un esame pratico.

Esame patente: ecco come funziona il quiz patente

Per gli over 80 il rinnovo della patente diventa biennale, così da verificare il mantenimento delle capacità psicofisiche fondamentali per mettersi alla guida in sicurezza.

Dopo aver ottenuto il certificato amnestico (indice di eventuali patologie) dal proprio medico di base, ci si può sottoporre alla visita medica. La visita rinnovo patente consiste in una visita oculistica e dell’udito. Il candidato dovrà mostrare un’acutezza visiva per i due occhi di almeno sette decimi, con almeno due decimi per l’occhio più debole e di percepire i suoni a non meno di due metri. La visita prevede anche un controllo sui valori della pressione del sangue e sul battito cardiaco e, prosegue con domande di carattere psicologico. L’idoneità della visita attesta il possesso dei requisiti psicofisici minimi richiesti per il conseguimento della patente di guida.

Certificato di proprietà auto: cos’è e cosa fare se viene smarrito

certificato-di-proprieta

Tra i tanti documenti che messi insieme formano la “grande burocrazia” legata al possesso di un’automobile, il più importante è indubbiamente il certificato di proprietà che, riportando i dati del proprietario del veicolo e attestandone lo stato giuridico, determina appunto la proprietà del mezzo. Però, fortunatamente, la tecnologia sta venendo in nostro soccorso nel ridurre il numero di “scartoffie” che dobbiamo portare in auto con noi: dal 2015 si è infatti passati al formato digitale di questo documento, che ora non deve più neanche essere conservato a bordo del mezzo.

INDICE
Certificato di proprietà auto: cos’è?
Foglio complementare auto
Certificato di proprietà auto digitale
Certificato di proprietà auto cartaceo
Certificato di proprietà online: come richiederlo
Certificato di proprietà auto smarrito: cosa fare?
Certificato di proprietà auto usata

Il certificato di proprietà è un documento che riporta il nominativo del proprietario dell’autoveicolo e attesta lo stato giuridico attuale del mezzo in questione; viene rilasciato dalle unità territoriali dell’ACI – Pubblico Registro Automobilistico.

CDP digitale da quando?

Ormai dal 2015 questo certificato non è più in formato cartaceo ma digitale. Per questo motivo la sua presenza in vettura non è necessaria per la circolazione su strada. Ad ogni modo deve essere conservato con particolare attenzione dal proprietario del veicolo poiché è fondamentale la sua presentazione in caso di eventuali richieste al Pubblico Registro Automobilistico.

Arriva il Documento Unico per la circolazione e la proprietà

Il foglio complementare auto era il documento che, fino al 1994, attestava  il possesso di un dato veicolo da parte di una persona e ne riportava tutte le informazioni principali. Dal 1994 è stato sostituito dal certificato di proprietà, pertanto è presente soltanto sulle vetture con più di venti anni di età.

La digitalizzazione dei documenti ha coinvolto anche il mondo dell’auto e dal 2015 il certificato di proprietà non è più cartaceo ma digitale. Al momento dell’acquisto di un’auto nuova o usata, verrà rilasciata una ricevuta dell’avvenuta registrazione presso il PRA che conterrà anche il codice di accesso personalizzato con il quale visualizzare online il documento.

Grazie al certificato di proprietà digitale non si corre più il rischio di smarrire il documento e viene garantita una maggiore sicurezza in caso di contraffazione. Inoltre, con il nuovo CdP digitale non è necessario conservare il documento a bordo del veicolo, poiché questo può essere consultato online. Nel caso in cui la ricevuta con il codice d’accesso venga smarrita è possibile chiedere una ristampa gratuita rivolgendosi direttamente allo Sportello Telematico dell’Automobilista che l’ha rilasciata precedentemente.

Tutte le vetture immatricolate dal 1994 sino al mese di ottobre 2015 sono accompagnate dal certificato di proprietà cartaceo. Questo documento, diviso in tre sezioni, riporta i dati relativi al proprietario dell’auto (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita e indirizzo di residenza), al veicolo (classe d’uso, tipo d’auto, data di immatricolazione, potenza ed alimentazione) ed eventuali informazioni su fermi amministrativi o gravami fiscali.

Certificato di proprietà auto

Il certificato di proprietà digitale è conservato negli archivi informatici dell’ACI. Pertanto, nel caso in cui se ne volesse scaricare una copia, sarà possibile farlo online grazie all’apposita ricevuta rilasciata al momento dell’acquisto del veicolo.
Ci sono tre modi per richiedere una copia del CdP digitale.
  • QR Code
  • Sito web
  • Portale ACI

Certificato proprietà auto: QR Code

Il primo e il più facile è quello di inquadrare il QR Code presente sulla ricevuta: in questo modo il documento verrà automaticamente aperto sul telefono.

Certificato proprietà auto: sito web

In alternativa, ci si può collegare al sito web indicato sempre nella ricevuta di acquisto e, inserendo il codice fornito, scaricare il documento.

Certificato proprietà auto: portale ACI

Infine, è possibile visionare il proprio CdP digitale tramite il portale ACI, grazie al servizio “consulta il certificato di proprietà digitale”.

Se si dovesse smarrire la ricevuta del CdP digitale si potrà chiederne la ristampa gratuita allo Sportello Telematico dell’Automobilista che in precedenza ha rilasciato la ricevuta. Se lo smarrimento ha invece ad oggetto il certificato di proprietà cartaceo si potrà richiedere il rilascio del duplicato all’unità territoriale dell’ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Per ottenere il duplicato del CdP cartaceo si dovrà presentare: la denuncia di furto, smarrimento o distruzione del certificato di proprietà resa alle autorità di Polizia o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia; il modello NP3C, in doppio originale, compilato e sottoscritto dall’intestatario; la fotocopia di un documento di identità dell’intestatario. I costi per ottenere il duplicato presso gli uffici della Motorizzazione Civile si aggirano sui 40 euro, a cui viene aggiunta una tariffa nel caso ci si rivolga ad un’agenzia auto privata.

In caso di acquisto di un’auto usata si potrà entrare in possesso del certificato di proprietà digitale soltanto dopo l’autentica della firma del venditore sull’atto di vendita e la successiva registrazione del passaggio di proprietà presso il PRA. Prima dell’acquisto è sempre opportuno verificare il certificato di proprietà per riscontrare la corrispondenza dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche con quelli relativi al venditore ed all’auto, nonché accertarsi dell’assenza di gravami fiscali.

LEGGI ORA: le novità del nuovo Codice della Strada

Controllo punti patente: come e dove verificare quanti punti ho sulla patente

patente a punti

Recentemente si è parlato moltissimo della patente a punti. Con l’introduzione del nuovo Codice della Strada, infatti, il rischio di perdere punti patente è cresciuto notevolmente. Quindi, abbiamo preparato per voi una pratica guida per capire quanti punti abbiamo sulla patente, qual è il massimo dei punti patente che è possibile avere, ma anche come controllare quanti punti abbiamo. Questo perché, se è vero che è possibile perdere punti, è altrettanto vero che con una guida virtuosa è anche possibile guadagnarne.

Ma come si fa a conoscere il saldo dei punti della propria patente? Scopriamolo in questa piccola guida.

INDICE
Punti patente: la normativa
Tabella punti patente: le infrazioni
Recupero punti patente
Verifica punti patente: dove e come controllare il proprio saldo

patente-digitalizzazione

Ogni possessore di patente di guida ha un punteggio di partenza pari a 20 punti. Se non si commettono infrazioni, si guadagnano 2 punti ogni 2 anni, fino a un massimo di 30.

Perdita di punti patente di guida per infrazioni

Se si commettono infrazioni, invece, si subisce un decurtamento di punti proporzionale all’infrazione commessa secondo quanto stabilito all’articolo 126 bis del Codice della Strada.

Posso recuperare i punti della patente?

Se a causa di multe e sanzioni si ha un punteggio della patente inferiore a 20, si torna a 20 dopo 2 anni senza aver commesso infrazioni. Al contrario, se si esauriscono tutti i punti, si deve sostenere l’esame di revisione della patente.

Quanti punti massimo si possono togliere?

Chi commette più infrazioni in una volta sola può perdere fino a un massimo 15 punti, purché l’infrazione non comporti la sospensione o revoca della patente.

Per sapere quanti punti della patente vengono decurtati in base all’infrazione commessa, vi alleghiamo qui sotto una tabella riassuntiva. Ricordiamo che per conducenti di meno di 21 anni e per i neopatentati (patente da meno di 3 anni), i punti decurtati raddoppiano.

Art. 

Comma

Violazione

Punti

141

8

Velocità non commisurata alle situazioni ambientali

5

142

8

Superamento dei limiti di velocità di oltre 10 ma non oltre 40 km/h

3

142

9

Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 ma non oltre 60 km/h

6

142

9-bis

Superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h

10

143

11

Circolazione contromano

4

143

12

Circolazione contromano in curve, dossi o con limitata visibilità

10

143

13, con riferimento al comma 5

Corsia da percorrere in carreggiata a due o più corsie per senso di marcia

4

145

5

Inosservanza dell’obbligo di arrestarsi (stop)

6

145

10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9

Omessa precedenza

5

146

2, a eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata

Inosservanza di segnali stradali o degli agenti del traffico

2

146

3

Inosservanza del segnale semaforico o dell’agente del traffico

6

147

5

Obbligo di prudenza in prossimità dei passaggi a livello, attraversamento vietato di passaggio a livello, ingombro di passaggio a livello, inosservanza degli obblighi in caso di arresto forzato sui binari

6

148

15, con riferimento al comma 2

Inosservanza delle condizioni di sicurezza per il sorpasso

3

148

15, con riferimento al comma 3

Inosservanza modalità di sorpasso – sorpasso a destra, sorpasso non facendo uso dell’apposita corsia

5

148

15, con riferimento al comma 8

Sorpasso di tram o filobus in movimento

2

148

16, terzo periodo

Sorpasso a destra di tram o filobus fermi, sorpasso di velocipede, sorpasso in curva, dosso o con scarsa visibilità. Sorpasso di veicolo che sta a sua volta sorpassando, sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati, sorpasso alle intersezioni, sorpasso ai passaggi o livello e agli attraversamenti pedonali, sorpasso per i veicoli pesanti

10

149

4

Omessa distanza di sicurezza tra i veicoli senza collisione o con danni lievissimi, omessa distanza di sicurezza tra veicoli soggetti a divieto di sorpasso, omessa distanza di sicurezza dalle macchine sgombraneve o spargitrici

3

149

5, secondo periodo

Omessa distanza di sicurezza tra i veicoli senza collisione o con danni gravi ai veicoli

5

148

6

Omessa distanza di sicurezza tra i veicoli senza collisione o con lesioni gravi alle persone

8

150

5, con riferimento all’art. 149, comma 5

Mancato arresto in caso di incrocio impossibile con collisione, mancato arresto su strada di montagna con collisione, omessa retromarcia in incrocio su strada di montagna con collisione

5

150

5, con riferimento all’art. 149, comma 6

Infrazioni con lesioni gravi alle persone

8

152

3

Uso dei dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a motore

1

153

10

Omessa commutazione dei proiettori di profondità (abbagliamento)

3

153

11

Dispositivi di segnalazione visiva in relazione alla visibilità, uso dei proiettori di profondità fuori dai casi previsti, omesso uso dei proiettori anabbaglianti su veicoli che trasportano feriti, uso dei dispositivi di segnalazione visiva durante la fermata e la sosta con scarsa visibilità, omessa segnalazione luminosa di pericolo, omesso azionamento luce posteriore per nebbia, uso di dispositivi di illuminazione o segnalazione visiva diversi da quelli prescritti, uso improprio dei dispositivi di segnalazione luminosa

1

154

7

Divieto di inversione di marci alle intersezioni, curve o dossi

8

154

8

Omesse cautele e segnalazioni nell’esecuzione di manovre, manovra di svolta a destra senza tenersi strettamente a destra, inosservanza delle prescrizioni per la manovra di svolta a sinistra, omessa precedenza nella retromarcia o nell’immissione nel flusso della circolazione, uso improprio delle segnalazioni di cambiamento di direzione, divieto di brusche frenate o rallentamenti improvvisi durante le manovre

2

158

2, lettere d) e h)

Sosta alle fermate dei mezzi pubblici, sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici

2

158

2, lettera g)

Sosta negli spazi riservati alle persone con disabilità

4

161

1 e 3

Ingombro della carreggiata per avaria o altre cause, omessa segnalazione di ingombro della carreggiata

2

161

2

Omesse cautele in caso di caduta di sostanze viscide, infiammabili o pericolose

4

162

5

Omessa segnalazione di veicolo fermo, distanza non regolamentare del segnale mobile di pericolo (triangolo), veicolo privo del segnale mobile di pericolo (triangolo), veicolo con segnale mobile di pericolo (triangolo) non regolamentare, omessa segnalazione di veicolo fermo privo di triangolo, omesse cautele nella collocazione del triangolo, omesso uso di indumenti retroriflettenti

2

164

8

Carico mal sistemato, sporgenza longitudinale anteriore del carico, sporgenza longitudinale posteriore del carico, sporgenze laterali di oltre 30 cm, sporgenze laterali difficilmente percepibili, sporgenza degli accessori mobili, trasporto o traino di carichi striscianti, pannelli di segnalazione delle sporgenze longitudinali, omesse cautele nel trasporto di carichi sporgenti

3

165

3

Traino di veicolo in assenza di emergenza, traino di veicolo con collegamento inidoneo, omessa segnalazione di veicolo trainato, traino a mezzo di veicolo per soccorso stradale: omessa accensione dispositivo a luce gialla

2

167

2, 5 e 6, con riferimento a a) eccedenza di massa non superiore a 1t

Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t, Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t ad alimentazione diversa, trasporto di cose con autotreni o autoarticolati di qualunque massa o con motrice ad alimentazione diversa fino a 10 t, sovraccarico di autotreni a autoarticolati con motrice ad alimentazione diversa di massa oltre 10 t, trasporti e veicoli eccezionali in eccedenza di massa rispetto all’autorizzazione

1

167

2, 5 e 6, con riferimento a b) eccedenza non superiore a 2t

Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t, Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t ad alimentazione diversa, trasporto di cose con autotreni o autoarticolati di qualunque massa o con motrice ad alimentazione diversa fino a 10 t, sovraccarico di autotreni a autoarticolati con motrice ad alimentazione diversa di massa oltre 10 t, trasporti e veicoli eccezionali in eccedenza di massa rispetto all’autorizzazione

2

167

2, 5 e 6, con riferimento a c) eccedenza non superiore a 3t

Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t, Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t ad alimentazione diversa, trasporto di cose con autotreni o autoarticolati di qualunque massa o con motrice ad alimentazione diversa fino a 10 t, sovraccarico di autotreni a autoarticolati con motrice ad alimentazione diversa di massa oltre 10 t, trasporti e veicoli eccezionali in eccedenza di massa rispetto all’autorizzazione

3

167

2, 5 e 6, con riferimento a d) eccedenza superiore a 3t

Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t, Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t ad alimentazione diversa, trasporto di cose con autotreni o autoarticolati di qualunque massa o con motrice ad alimentazione diversa fino a 10 t, sovraccarico di autotreni a autoarticolati con motrice ad alimentazione diversa di massa oltre 10 t, trasporti e veicoli eccezionali in eccedenza di massa rispetto all’autorizzazione

4

167

3, 5 e 6, con riferimento a a) eccedenza non superiore al 10%

Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t, Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t ad alimentazione diversa, trasporto di cose con autotreni o autoarticolati di qualunque massa o con motrice ad alimentazione diversa fino a 10 t, sovraccarico di autotreni a autoarticolati con motrice ad alimentazione diversa di massa oltre 10 t

1

167

3, 5 e 6, con riferimento a b) eccedenza non superiore al 20%

Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t, Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t ad alimentazione diversa, trasporto di cose con autotreni o autoarticolati di qualunque massa o con motrice ad alimentazione diversa fino a 10 t, sovraccarico di autotreni a autoarticolati con motrice ad alimentazione diversa di massa oltre 10 t

2

167

3, 5 e 6, con riferimento a c) eccedenza non superiore al 30%

Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t, Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t ad alimentazione diversa, trasporto di cose con autotreni o autoarticolati di qualunque massa o con motrice ad alimentazione diversa fino a 10 t, sovraccarico di autotreni a autoarticolati con motrice ad alimentazione diversa di massa oltre 10 t

3

167

3, 5 e 6, con riferimento a d) eccedenza superiore al 30%

Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t, Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t ad alimentazione diversa, trasporto di cose con autotreni o autoarticolati di qualunque massa o con motrice ad alimentazione diversa fino a 10 t, sovraccarico di autotreni a autoarticolati con motrice ad alimentazione diversa di massa oltre 10 t

4

167

7

Autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli: limitazioni stradali, autoveicoli per trasporto container o animali vivi: limitazioni stradali

3

168

7

Eccedenza di massa con veicoli che trasportano merci pericolose

4

168

8

Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o in violazione della stessa

10

168

9

Prescrizioni ADR su idoneità veicoli e cisterne, pannelli di pericolo, etichette, sosta, ecc.

10

168

9-bis

Prescrizioni ADR su documenti, istruzioni scritte, equipaggiamenti individuali

2

169

8

Soprannumero e sovraccarico su veicoli adibiti abusivamente a uso di terzi

4

169

9

Soprannumero o sovraccarico in autovetture

2

169

10

Ostacoli alla libertà di movimento durante le manovre di guida, soprannumero di persone su determinati veicoli, inidonea sistemazione dei passeggeri e sporgenze nella sagoma trasversale, trasporto non regolare di animali domestici

1

170

6

Inosservanza delle modalità di guida di motocicli e ciclomotori, conducente maggiore di 16 anni che trasporta passeggeri su ciclomotore, trasporto in posizione errata di passeggeri su motocicli e ciclomotori, divieto di traino per motocicli e ciclomotori, trasporto di oggetti o animali su motocicli e ciclomotori

1

171

2

Conducente senza casco, conducente di veicolo che trasporta passeggero senza casco

5

172

10 e 11

Omesso uso delle cinture di sicurezza, trasporto di bambini di statura inferiore a 1,5 metri, utilizzo di dispositivi di ritenuta inefficienti, trasporto bambino con sistema di ritenuta privo di dispositivo di allarme, trasporto di bambini su veicoli sprovvisti di sistemi di ritenuta, trasporto di bambini su taxi o veicoli NCC, omesso uso delle cinture di sicurezza da conducente o passeggero maggiorenne di autobus, omesso uso dei sistemi di sicurezza da passeggero minorenne di autobus, alterazione del funzionamento delle cinture

5

173

3 e 3-bis

Omesso uso di lenti o altri apparecchi prescritti, uso di apparecchi radiotelefonici, tablet, computer eccetera o cuffie sonore durante la guida

5

174

5 per violazione dei tempi di guida

Superamento del periodo di guida giornalieri superiore al 10% fino al 20%

2

174

5 per violazione dei tempi di riposo

Incompleto riposo giornaliero superiore al 10% fino al 20%

5

174

6

Superamento del periodo di guida giornaliero superiore al 20%, Incompleto riposo giornaliero superiore al 20%

10

174

7 primo periodo

Superamento del periodo di guida settimanale per più del 10%

1

174

7 secondo periodo

Incompleto riposo settimanale per più del 10%

3

174

7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida

Superamento del periodo di guida settimanale per più del 20%

2

174

7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo

Incompleto riposo settimanale per più del 20%

5

174

8

Inosservanza delle prescritte pause

2

175

13

Circolazione in autostrada con carico pericolante o sporgente, circolazione in autostrada con carico scoperto di materiale suscettibile di dispersione

4

175

14, con riferimento al comma 7, lettera a)

Traino di fortuna in autostrada

2

175

16

Circolazione in autostrada di veicoli non ammessi; circolazione in autostrada di veicoli con carico oltre i prescritti limiti di sagoma o massa, circolazione in autostrada di veicoli in condizioni tali da costituire pericolo, circolazione in autostrada di veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato, circolazione in autostrada di veicoli lenti, sosta prolungata in aree di servizio o di parcheggio, divieto di soccorso stradale e rimozione di veicoli in autostrada senza autorizzazione

2

176

20, con riferimento al comma 1, lettera b)

Retromarcia in autostrada

10

176

20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)

Circolazione sulle corsie di emergenza, circolazione sulle corsie di variazione di velocità

10

176

21

Immissione irregolare nella corsia di marcia, uscita irregolare dalla carreggiata, cambio di corsia non segnalato, non accostarsi alla striscia di sinistra in caso di arresto della circolazione, transito sulla corsia di emergenza in caso di ingorgo in autostrada, fermata e sosta di emergenza, omesso utilizzo di segnale mobile di pericolo per veicolo fermo, corsie non consentite per autoveicoli pesanti o ingombranti in autostrada, affiancamento nella stessa corsia nella marcia per file parallele, errata modalità di incolonnamento e di arresto alle barriere, omesso pagamento del pedaggio, uso imprudente di veicoli di servizio in autostrada, veicoli di polizia e di soccorso in autostrada senza lampeggiante blu

2

177

5

Non lasciare il passo ai mezzi di soccorso, accodarsi nella scia dei veicoli di soccorso

2

178

5 per violazione dei tempi di guida

Superamento del periodo di guida giornaliero per più del 10%

2

178

5 per violazione dei tempi di riposo

Incompleto riposo giornaliero per più del 10%

5

178

6

Superamento del periodo di guida giornaliero per più del 20%, Incompleto riposo giornaliero per più del 20%

10

178

7 primo periodo

Superamento del periodo di guida settimanale per più del 10%

1

178

7 secondo periodo

Incompleto riposo settimanale per più del 10%

3

178

7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida

Superamento del periodo di guida settimanale per più del 20%

2

178

7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo

Incompleto riposo settimanale per più del 20%

5

178

8

Inosservanza delle prescritte pause

2

179

2 e 2-bis

Tachigrafo mancante o non omologato, tachigrafo non funzionante, circolazione con tachigrafo alterato, circolazione con tachigrafo avente sigilli manomessi, omesso inserimento del foglio di registrazione o della carta conducente, limitatore di velocità mancante o non idoneo, limitatore di velocità alterato, omessa regolarizzazione di tachigrafo o limitatore di velocità già accertati irregolari

10

186

2 e 7

Guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico maggiore di 0,5 g/l) (conducenti senza particolari specificazioni), Rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza

10

186-bis

2

Tasso alcolemico maggiore di 0 e fino a 0,5 g/l (conducenti neopatentati o professionali)

5

186-bis

3

Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico maggiore di 0,5 g/l (conducenti neopatentati o professionali)

10

187

1 e 8

Guida sotto l’influenza di stupefacenti, Rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti

10

188

4

Uso improprio dell’autorizzazione per persone con disabilità

6

188

5

Inosservanza delle prescrizioni nell’uso delle strutture per invalidi

3

189

5, primo periodo

Fuga dopo incidente con soli danni a cose senza revisione del veicolo

4

189

5, secondo periodo

Fuga dopo incidente con soli danni a cose con revisione del veicolo

10

189

6

Fuga dopo incidente con danni alle persone

10

189

9

Omessa cura della sicurezza della circolazione o modifica dei luoghi in caso di incidente, intralcio alla circolazione in incidente con soli danni a cose, omesse informazioni alla controparte in caso di incidente

2

191

1

Omessa precedenza ai pedoni in corrispondenza di strisce pedonali, omessa precedenza ai pedoni nelle svolte su strade con attraversamento pedonale

8

191

2

Omessa precedenza ai pedoni in attraversamento di strada senza strisce

4

191

3

Obbligo dei conducenti di arrestarsi davanti a invalido in attraversamento, condotta di guida inidonea in prevedibili situazioni di pericolo con bambini o anziani

8

192

6

Inottemperanza all’alt di funzionari o agenti, rifiuto di esibire documenti, rifiuto di consentire ispezioni sul veicolo, inosservanza dell’ordine di non proseguire la marcia impartito sul verbale, inosservanza dell’ordine di non proseguire la marcia per mancanza di mezzi antisdrucciolevoli, inosservanza delle segnalazioni del personale di convogli militari

3

192

7

Forzamento del posto di blocco

10

193

2

Circolazione con veicolo privo di assicurazione, circolazione con veicolo avente documenti assicurativi falsi

5

Per recuperare i punti patente è sufficiente frequentare i corsi dedicati presso le autoscuole e i centri autorizzati dal ministero dei Trasporti. Sostenendo 12 ore di lezione si potranno recuperare fino a 6 punti senza però andare a superare il limite massimo di 20. Non sarà necessario sostenere un esame finale ma sarà sufficiente la presenza al singolo corso.

In alternativa, se per due anni non vengono commesse infrazioni, il totale dei punti patente tornerà a 20. Se si continua senza infrazioni, ogni hanno vengono concessi 2 punti “bonus” fino ad un massimo di 30 punti.

Tipi di patente: patente AM, patente A1, patente A2, patente B 2

Una delle frasi più cercate su Google in tema di patente è: “controllo punti patente”. Proviamo quindi a rispondere a questa domanda e vediamo come e dove effettuare la verifica dei punti patente.

  • Portale dell’automobilista
  • iPatente
  • Numero verde ACI

Portale dell’Automobilista: consultando il sito web creato dal Ministero dei Trasporti sarà sufficiente procedere alla registrazione indicando il proprio codice fiscale, il numero e la data di scadenza della patente per poi cliccare sul link “saldo patente” e conoscere il totale dei punti presenti in modo totalmente gratuito.

iPatente: se non si ha a disposizione un PC e si vuole controllare il saldo dei punti patente direttamente dal proprio smartphone sarà sufficiente scaricare l’app iPatente, disponibile sia su Apple Store che Google Play, e trovare tutte le informazioni necessarie.

Numero verde ACI: per verificare il saldo dei punti della propria patente si può anche telefonare a un numero 848.782.782 messo a disposizione dall’ACI. Il numero è raggiungibile solo da telefono fisso, digitando successivamente la data di nascita e il numero di patente seguito dal tasto cancelletto. Il numero punti patente è attivo 24 ore su 24 e ha il costo di una chiamata urbana.

 

Sospensione della patente: i motivi e come fare per riaverla

sospensione patente

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada le pene in caso di infrazione si sono inasprite di molto e farsi ritirare la patente non è così difficile.

I casi in cui si incappa nella sospensione del permesso di guida sono aumentati rispetto al passato e viene introdotta anche la sospensione breve. Ma andiamo conordine.

INDICE
Che cosa significa sospensione della patente?
Sospensione delle patente, quali sono i motivi?
Cause sospensione della patente: velocità eccessiva
Ritiro patente per incidente
Sospensione patente per stato di ebbrezza
Sospensione breve
Sospensione patente per recidiva
Sospensione patente neopatentati
Durata sospensione patente
Come riavere la patente dopo la sospensione
Ricorso sospensione patente
Restituzione patente dopo sospensione

La sospensione della patente è una misura che può essere disposta a seguito della violazione ad alcune regole del Codice della Strada o in seguito alla perdita dei requisiti psicofisici necessari alla guida.

Quando la patente viene sospesa non ci si può mettere alla guida o si rischiano multe salate, la revoca del documento e il fermo del veicolo. Oltre a ciò, se si guida con la patente sospesa e questa viene revocata, bisogna aspettare due anni per richiederne una nuova.

Come abbiamo accennato, la sospensione della patente di verifica in due casi:

  • Quando la violazione di una norma del Codice della Strada comporta, oltre alla multa, la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo di tempo determinato.
  • Quando viene attestata la perdita dei requisiti psicofisici richiesti per la guida; in questo caso la sospensione perdura fino a quando l’interessato non produce la certificazione della commissione medica locale che certifica il recupero dei citati requisiti.

Di seguito potete trovare nel dettaglio i casi nei quali una violazione del Codice della Strada comporta anche la sospensione della patente di guida.

Il nostro Codice della Strada prevede la sospensione patente da 1 a 3 mesi  per chi supera il limite di velocità di 40-60 km/h; la sanzione accessoria è aumentata per i neopatentati per i quali la sospensione va dai 3 ai 6 mesi. Nell’ipotesi di superamento del limite di velocità di oltre 60 km/h è prevista la sospensione per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi. Qualora si compia una recidiva di quest’ultima infrazione sarà disposta la revoca della patente.

Anche in caso di incidenti reiterati, specialmente nel caso comportino lesioni per altre persone, si può incorrere nella sospensione della patente. Qualora un conducente abbia provocato per la seconda volta nel giro di due anni un incidente con gravi danni ai veicoli per non aver mantenuto la distanza di sicurezza, è prevista la sospensione della patente per incidente da 1 a 3 mesi.

Invece, la durata della sospensione è diversa se dal sinistro derivano lesioni personali colpose: in questo caso, si va da 15 giorni a 2 anni. Ancora più pesante la sanzione se nell’incidente si commette un omicidio colposo: la sospensione può arrivare a 4 anni.

Mettersi alla guida dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo non è mai una buona idea e se si viene fermati per in stato di ebbrezza viene disposta la sanzione accessoria della sospensione patente.

La durata della sospensione va dai 3 ai 6 mesi qualora il tasso alcolemico sia compreso tra 0,5 e 0,8 g/l. Se un conducente con questi valori del tasso alcolemico provoca un incidente, allora la sospensione della patente durerà 2 anni.

Più aspre le sanzioni se i valori sono superiori a 0,8 e inferiori a 1,5 g/l: in questo caso è prevista la sospensione patente da 6 mesi a 1 anno. Infine, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.

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Con il nuovo codice della strada viene introdotta la cosiddetta sospensione breve della patente, che è una misura che si aggiunge alla graduale diminuzione dei punti nel caso si commettano determinate infrazioni in certe condizioni. Si applica a i conducenti la cui patente risulti avere un numero inferiore a 20 punti per:

  • Il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso (articolo 6, comma 4, lettera b);
  • La circolazione contromano (art. 143 comma 11);
  • Il mancato rispetto delle precedenze (art. 145, comma 10);
  • Il mancato rispetto delle segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico che vietino la marcia (art. 146, comma 3);
  • La violazione delle norme sui passaggi a livello, inclusi il superamento di barriere chiuse o in chiusura (art. 147, comma 5);
  • Il sorpasso a destra ove non consentito (articolo 148, commi 9-bis e 15), ovvero sorpasso effettuato senza rispettare le prescritte regole di comportamento sia nei confronti di altri veicoli che di tram e velocipedi (articolo 148, comma 15, in violazione dei commi 2, 3 e 8);
  • Il mancato rispetto della distanza di sicurezza, nei casi in cui la mancata distanza causi incidenti con gravi danni ai veicoli (art. 149, comma 5);
  • L’inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi, nonché manovre relative a cambi di direzione o corsia, immissione nel flusso della circolazione, inversione del senso di marcia, retromarcia, svolta o sosta effettuate senza le prescritte cautele e regole di esecuzione (articolo 154, comma 7 e 8);
  • La guida senza casco o utilizzo irregolare del casco sui ciclomotori e motocicli (art. 171, comma 2);
  • La guida senza cintura di sicurezza inclusi dispositivi anti-abbandono per bambini (art. 172, commi 10 e 11);
  • L’uso del cellulare alla guida senza vivavoce o auricolare (art. 173, comma 3-bis);
  • La durata della sospensione breve è articolata in due periodi: sospensione di 7 giorni per chi ha un punteggio inferiore a 20 ma superiore a 10 punti; sospensione di 15 giorni per chi ha meno di 10 punti. La durata della sospensione può raddoppiare se l’infrazione ha causato un incidente.

Un’ipotesi particolare di sospensione della patente si verifica in caso di recidiva, ovvero quando il conducente commette due violazioni uguali nel corso di un biennio: in questo caso la durata della sanzione varia a seconda della norma violata due volte.

Ad esempio, nell’ipotesi di recidiva nel superamento dei limiti di velocità tra 40 e 60 Km/h è prevista la sospensione della patente di guida per un periodo che va dagli 8 ai 18 mesi, mentre se la recidiva avviene per aver superato di oltre 60 Km/h i limiti di velocità sarà prevista la revoca e non la sospensione della patente.

Sanzioni ben più severe sono previste per i neopatentati, ovvero coloro che siano in possesso della patente di guida da meno di 3 anni, che violino il dettato del Codice della Strada. In caso di superamento dei limiti di velocità, per questa categoria è prevista la sospensione della patente dai 3 ai 6 mesi; in caso di recidiva, inoltre, la sospensione della patente di guida dura per un periodo andrà da 8 a 18 mesi.

Vale poi il criterio della tolleranza zero per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza ed anche un valore dello 0,1% del tasso alcolemico comporterà la sospensione della patente, con una durata della sanzione variabile a seconda dei valori del tasso alcolemico. Anche in questo caso, però, con valori oltre a 1,5 g/l si incorre nella revoca del documento di guida. Inoltre, i neopatentati con tasso alcolemico che supera gli 0,81 g/l compiono anche un reato penale, per il quale è previsto l’arresto fino a 6 mesi.

Non esiste un termine unico per la durata della sospensione della patente, ma questo viene stabilito dal nostro Codice della Strada a seconda dell’infrazione commessa. Qui trovate una piccola sintesi di quanto dura la sospensione a seconda delle principali infrazioni:

Superamento del limite di velocità di più di 40 Km/h Da 1 a 3 mesi (da 3 a 6 per neopatentati)
Superamento del limite di velocità di più di 60 Km/h Da 6 a 12 mesi
Guida in stato di ebbrezza Da 3 a 6 mesi con tasso alcolemico fra 0,5 e 0,8 g/l

Da 6 mesi a 1 anno con tasso alcolemico fra 0,8 e 1,5 g/l

Da 1 a 2 anni con tasso alcolemico maggiore di 1,5 g/l

Non dare precedenza o circolare contromano Da 1 a 3 mesi
Guida in caso di assunzione stupefacenti Da 1 a 2 anni
Guida in stato di ebbrezza e si provoca un incidente 2 anni
Guida senza patente o documenti validi Da 3 a 12 mesi
Passaggio con semaforo rosso Da 1 a 3 mesi
Non fermarsi dopo aver provocato incidente Da 15 giorni a 5 anni a seconda della gravità

Per ottenere la patente dopo la sospensione, al termine del periodo indicato, si potrà contattare l’ufficio preposto per sapere se la patente di guida è disponibile per il ritiro. Se, invece, si ritiene che la sanzione accessoria non sia stata applicata correttamente si può scegliere di presentare ricorso.

Si può presentare ricorso contro la sospensione della patente presso  il Prefetto o presso il Giudice di Pace. Nel primo caso il ricorso dovrà essere presentato entro sessanta giorni dalla notifica della sospensione patente, mentre nel secondo i termini sono ridotti alla metà e sono di 30 giorni dalla notifica. In caso di sospensione della patente l’agente accertatore sarà obbligato ad inviare entro 5 giorni il documento di guida al prefetto allegando anche il verbale. Dal momento in cui il prefetto riceve la documentazione la notifica della sospensione deve avvenire entro i 15 giorni successivi.

In caso di ricezione della notifica sospensione patente dopo 20 giorni il provvedimento non sarà valido e ci si potrà appellare al prefetto per la restituzione del documento di guida o rivolgersi al Giudice di Pace.

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita da parte dell’organo incaricato della notifica del provvedimento sanzionatorio. Sul sito prefettura.it, utilizzando la procedura ” Dov’è la mia patente “, sarà possibile ottenere informazioni su dove e quando poterne rientrare in possesso.

La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.

Cose da sapere

Cosa significa sospensione della patente?

La sospensione della patente può essere sia una sanzione accessoria a seguito di una violazione del Codice della Strada (oltre alla multa), oppure può verificarsi in concomitanza con la perdita dei requisiti psicofisici richiesti per la guida.

Quali sono le motivazioni per le quali la patente può essere sospesa?

I casi specifici per i quali può essere disposta la sospensione della patente sono: guida in strato di ebbrezza, superamento dei limiti di velocità, recidiva di una violazione del Codice della Strada, aver provocato per la seconda volta nel giro di due anni un incidente con gravi danni ai veicoli per non aver mantenuto la distanza di sicurezza.

Quanto dura la sospensione della patente?

Non esiste un termine unico per la sospensione della patente, ma questo viene stabilito dal nostro Codice della Strada a seconda dell’infrazione commessa.

Come si fa ricorso contro la sospensione della patente?

Il ricorso contro la sospensione della patente può essere rivolto al Prefetto, entro 60 giorni dalla notifica di sospensione, oppure al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica.

Come si può riavere la patente dopo il periodo di sospensione?

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita da parte dell’organo incaricato della notifica del provvedimento sanzionatorio.

Auto senza assicurazione: quali sanzioni comporta la circolazione su strada

auto-senza-assicurazione

Le auto senza assicurazione che circolano sulle nostre strade sono più di quel che si pensa. Nel corso degli ultimi anni, poi, complice la congiuntura economica poco favorevole, questo numero è ulteriormente aumentato.

Però, chi viaggia senza assicurare il proprio veicolo, può incorrere in sanzioni sostanziose, sia da un punto di vista economico che pratico. Inoltre, sempre più comuni adottano un sistema di controllo basato su telecamere che permette dalla semplice lettura della targa di verificare lo stato dell’assicurazione e della revisione.

INDICE
Auto senza assicurazione: sanzioni
Periodo di tolleranza auto senza assicurazione
Auto senza assicurazione: si possono parcheggiare in pubblico?

Secondo l’articolo 193 del Codice della Strada, colui che si mette alla guida di una auto senza assicurazione è soggetto ad una sanzione amministrativa che parte da un minimo di 841 €, sino ad un massimo di 3.287 €, nonché la decurtazione di 5 punti dalla patente del conducente. É inoltre previsto il sequestro del mezzo sino a quando non verrà sottoscritto un nuovo contratto di assicurazione e, in ultima ipotesi, la confisca dell’auto qualora si decidesse di non pagare la multa e i relativi oneri di trasporto e custodia.

In caso di recidiva, ovvero se un veicolo viene fermato per almeno due volte senza assicurazione nell’arco di un biennio, la sanzione pecuniaria raddoppia: in questo caso la multa va da un minimo di 1.732 € a un massimo di 6.928 €. Inoltre, il conducente incorre nella sospensione della patente da uno a due mesi e, dopo il pagamento della sanzione, il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo per un periodo di 45 giorni.

Esiste un periodo di tolleranza, pari a 15 giorni successivi alla scadenza del contratto, entro i quali si può ugualmente circolare con un’auto non assicurata senza incorrere in sanzioni. Se si incorre in un controllo tra il 16° e il 30° giorno dalla scadenza dell’assicurazione, invece, l’importo della multa viene ridotto del 50%, sempre che il conducente provveda a stipulare un RCA entro il 30° giorno dalla scadenza del precedente contratto.

La stessa riduzione della sanzione si applica quando l’interessato, entro 30 giorni dalla contestazione, esprima la volontà e provveda alla demolizione e successiva radiazione del veicolo. Il soggetto sottoposto alla sanzione avrà quindi la disponibilità del veicolo e dei documenti unicamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo, previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione, pari all’importo della sanzione minima pari a 866 €. Avvenuta la demolizione l’organo accertatore restituisce la cauzione decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

L’articolo 193 del Codice della Strada recita testualmente “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”.

Leggendo attentamente la norma si comprende quindi come ogni veicolo debba essere munito di contratto assicurativo, ma cosa avviene in caso di auto senza assicurazione parcheggiata?

Un veicolo parcheggiato in pubblico, lungo la carreggiata o in un’area adibita a parcheggio, deve essere munito di copertura assicurativa poiché è potenzialmente in grado di danneggiare altri veicoli ed in questo caso si è soggetti alle sanzioni indicate in precedenza.

Un’ipotesi di esclusione del pagamento della copertura assicurativa è quella di posteggiare l’auto in un’area privata come un garage, così da non ricadere nel dettato della legge 990/1969 secondo cui tutti i veicoli che si trovano in una strada pubblica, anche se danneggiati in maniera molto grave, devono essere coperti dall’assicurazione, indipendentemente dall’utilizzo che viene fatto.