Guida senza patente: ecco tutte le sanzioni previste

Neopatentati: tutte le regole su limiti, multe e punti patente

Cosa succede se guidi senza patente? E se guidi con la patente revocata? Guidare sprovvisti di un patente può comportare sanzioni anche pesanti in caso di controllo. Nonostante la digitalizzazione della maggior parte dei documenti, infatti, il Codice della Strada prevede che non ci si possa mettere alla guida se non con il proprio documento al seguito.

L’importo della sanzione varia molto a seconda della motivazione: in caso di semplice dimenticanza si parla di qualche decina di euro, ma se si guida senza mai aver preso la licenza di guida o con patente sospesa la multa può raggiungere le migliaia di euro. Scopri tutti i dettagli nella nostra guida.

INDICE
Guida senza patente: cosa dice il CdS
Sanzioni per guida senza patente
Cosa succede se ti fermano senza patente
Guida con patente sospesa
Patente dimenticata
Guida senza patente perché smarrita
Guida senza patente recidiva
Guidare senza aver mai conseguito la patente

Il nostro Codice della Strada prevede all’articolo 116 comma 1 l’obbligatorietà della patente di guida per poter condurre un veicolo su strade aperte. Il dettato normativo dispone che:

  • “Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali”.

Le sanzioni sono invece disciplinate dall’articolo 180 comma 7 del Codice della strada ai sensi del quale:

  • “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173”.

Dal 2016 la guida senza licenza è stata depenalizzata ed in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine sarà applicata esclusivamente una sanzione amministrativa. L’importo della multa è stato ritoccato di pochi euro ed adesso varia da un minimo di 42 ad un massimo di 173 euro.

E’ bene poi sottolineare che qualora ci si rifiuti, senza giustificato motivo, di presentarsi presso gli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti si sarà soggetti ad una ulteriore multa con importi da 430 a 1.731 euro.

Malgrado la progressiva e recente dematerializzazione dei documenti, non è ancora lecito mostrare semplicemente una copia della patente, seppure sia autenticata o in versione digitale. Come abbiamo visto, in caso ci si metta al volante sprovvisti della patente le forze dell’ordine provvederanno ad elevare una sanzione amministrativa ed inviteranno la persona interessata a recarsi in un giorno prestabilito presso il comando di polizia per fornire il documento richiesto.

Quest’ultimo adempimento non è però obbligatorio nel caso in cui, in assenza di impedimenti tecnici, le forze dell’ordine possano effettivamente consultare le banche dati e gli archivi pubblici al momento del controllo. In questo modo si accerterà immediatamente l’esistenza e la validità della patente.

Quando si rischia la revoca della patente e come fare per riaverla? 1

Nell’ipotesi in cui si sia smarrita la patente di guida, il titolare del documento ha l’obbligo di presentarsi agli organi di Polizia entro 48 ore per sporgere la denuncia di smarrimento. Oltre a questo, si dovrà fare richiesta di una nuova patente di guida e a quel punto l’ufficio fornirà all’automobilista un permesso di circolazione della durata di 90 giorni con il quale potrà continuare a guidare senza incorrere in sanzioni. Entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invierà la nuova patente.

Bisogna poi evidenziare l’ipotesi in cui la patente sia sospesa. In questo caso, qualora si venga fermati per un controllo, le multe sono decisamente salate e sono previste dall’art. 218 del Codice della Strada. L’importo della multa varia da un minimo di 2.046 euro sino ad un massimo di ben 8.186 euro. A questa misura si somma poi la revoca della patente e il fermo amministrativo della vettura per 3 mesi. In caso di recidiva, il veicolo sarà confiscato.

Recentemente, la sentenza n. 1417/2021 della Corte di Cassazione ha equiparato la guida successiva al ritiro materiale della patente, seppur precedente alla sospensione formale, alla guida con patente sospesa. In entrambi i casi, quindi, si applica il comma 6 dell’art. 218 e le sanzioni appena descritte.

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Meno grave è l’ipotesi prevista dal nostro Codice della Strada in caso di patente dimenticata. In questo caso, infatti, la sanzione amministrativa massima sarà pari a 173 euro, decisamente più abbordabile rispetto a quanto visto nel caso precedente.

Qualora, invece, si venga trovati alla guida di una vettura sprovvisti di patente perché smarrita si avrà l’obbligo di presentarsi agli organi di Polizia entro 48 ore per sporgere la denuncia di smarrimento e, contestualmente, presentare richiesta per una nuova patente di guida.

Come dicevamo nel capitolo dedicato, compiute queste operazioni l’ufficio fornirà all’automobilista un permesso di circolazione provvisorio della durata di 90 giorni con il quale potrà continuare a guidare senza incorrere in sanzioni. Entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invierà la nuova patente.

Abbiamo sottolineato in precedenza come dal 2016 l’infrazione sia stata depenalizzata ed adesso si incorre soltanto in una sanzione amministrativa. C’è da evidenziare, però, che in caso di recidiva si potrà essere sottoposti ad una misura penale.

  • Chi è colto due volte in un biennio al volante con una patente revocata, mai conseguita o non rinnovata per mancanza di requisiti fisici sarà punito con l’arresto fino ad un anno e la confisca amministrativa del veicolo.
  • Nel caso, poi, in cui il soggetto che guida sprovvisto di patente, sia essa sospesa o revocata, fosse già sottoposto a una misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, la pena aumenta e l’arresto può andare dai sei mesi ai tre anni.

Guidare un veicolo per cui non si è mai conseguita la corrispettiva patente è un fatto ben più grave, nonostante sia stato depenalizzato nel 2016 dall’art. 1 del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio. Oggi, infatti, seppure la fattispecie configuri solamente un illecito amministrativo, la multa è decisamente salata: si va dai 5.000 ai 30.000 euro, a cui si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

La stessa sanzione si applica nel caso di patente revocata, quando al soggetto in questione sia già stato notificato l’atto, o nel caso in cui il conducente sia stato ritenuto permanentemente inidoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale.

Cose da sapere

Cosa succede se si viene fermati alla guida senza patente?

Dal 2016 l’infrazione è stata depenalizzata ed in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine sarà applicata esclusivamente una sanzione amministrativa. L’importo della multa è stato ritoccato di pochi euro ed adesso varia da un minimo di 42 ad un massimo di 173 euro. Qualora ci si rifiuti, senza giustificato motivo, di presentarsi presso gli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti sarà soggetto ad una ulteriore multa con importi da 430 a 1.731 euro.

Guida senza patente perché smarrita, cosa succede?

Qualora si venga trovati alla guida di una vettura senza patente perché smarrita, e le forze dell’ordine non possano consultare le banche dati durante il controllo, si avrà l’obbligo di presentarsi agli organi di Polizia entro 48 ore per sporgere la denuncia di smarrimento e, contestualmente, presentare richiesta per una nuova patente di guida. Compiute queste operazioni l’ufficio fornirà all’automobilista un permesso di circolazione provvisorio della durata di 90 giorni con il quale potrà continuare a guidare senza incorrere in sanzioni. Entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invierà la nuova patente.

Cosa succede in caso di guida con patente sospesa?

In questo caso, qualora si venga fermati per un controllo, le multe sono decisamente salate e sono previste dall’art. 218 del Codice della Strada. L’importo della multa varia da un minimo di 2.046 euro sino ad un massimo di ben 8.186 euro.

Guida senza patente perché dimenticata, cosa succede?

Si tratta dell’ipotesi prevista dal nostro Codice della Strada: la sanzione amministrativa massima sarà pari a 173 euro.

Guida senza patente recidiva, quali sono le conseguenze?

Se si viene fermati due volti in un biennio alla guida con una patente revocata, mai conseguita o non rinnovata per mancanza di requisiti fisici incorre in una misura penale e rischia l’arresto fino ad un anno e la confisca amministrativa del veicolo.

Rinnovo patente: quanto costa e come funziona

Alle prese con il rinnovo della patente? Ecco come fare 1

Il rinnovo della patente di guida è un obbligo imposto dal Codice della Strada per garantire la sicurezza sia del titolare del documento di idoneità, sia di tutti gli altri utenti della strada. Da qualche anno è diventato più facile ricordarsi quando fare il rinnovo patente, visto che adesso il documento di guida scade in corrispondenza del compleanno del possessore. I termini di scadenza, però, cambiano a seconda dell’età, motivo per cui è ancora possibile qualche confusione. In questa piccola guida trovate tutto quello che c’è da sapere su come, quando e quanto costa rinnovare la patente, per evitare di commettere errori.

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INDICE
Rinnovo patente: le diverse tipologie
Rinnovo patente: quanto costa
Rinnovo patente: ASL
Rinnovo patente: ACI
Rinnovo patente: i documenti necessari
Rinnovo patente: ogni quanti anni?
Rinnovo patente dopo gli 80 anni
Rinnovo patente: come funziona la visita medica?

La patente B è la patente necessaria per condurre le autovetture. Il rinnovo varia in base alle diverse tipologie di patente e pone dei limiti per quanto riguarda gli autotrasportati. Questi ultimi sono soggetti a intervalli di tempo inferiori rispetto agli automobilisti.

Rinnovo patente A

  • ogni 10 anni (fino ai 50 anni di età)
  • ogni 5 anni (tra i 50 e i 70 anni)
  • ogni 3 anni (dai 70 anni in poi)

Rinnovo patente B

  • ogni 10 anni (fino ai 50 anni di età)
  • ogni 5 anni (tra i 50 e i 70 anni)
  • ogni 3 anni (dai 70 anni in poi)

Rinnovo patente C

  • ogni 5 anni (fino ai 65 anni di età)
  • ogni 2 anni (dopo i 65 anni di età)

Rinnovo Patente D

  • ogni 5 anni (fino ai 60 anni di età)
  • ogni anno (dopo i 60 anni di età)

Tipi di patente: patente AM, patente A1, patente A2, patente B

Il costo per il rinnovo della patente può variare dai 60 ai 130 euro. Questa cifra comprende i costi per la visita medica rinnovo patente (dai 60 ai 90 euro), 16 euro per l’imposta di bollo, 10,20 euro per i diritti di Motorizzazione e infine 6,8 euro per le spese di spedizione della patente tramite posta assicurata.

Il rinnovo della patente può essere effettuato presso la ASL di competenza. Qui si verrà sottoposti ad una visita medica il cui scopo è quello di verificare che l’automobilista non sia affetto da malattie che possano comportare un rischio per la guida. Il medico dovrà quindi accertare la presenza dei requisiti psicofisici necessari per mettersi al volante. 

Il rinnovo della patente può essere eseguito anche presso l’ACI (Automobile Club Italia). La pratica non è gratuita, ma prevede un versamento di 9 euro fatto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e una marca da bollo da 14,62 euro. Anche in questo caso si verrà sottoposti ad una visita medica per un accertamento delle condizioni psicofisiche dell’automobilista. Il costo medio del servizio di rinnovo è di circa 70 euro, visita medica compresa.

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Per concludere la pratica di rinnovo, bisognerà munirsi di specifici documenti tra cui:

  • codice fiscale/tessera sanitaria
  • documento d’identità valido
  • patente di guida che si intende rinnovare
  • ricevute di pagamento dei versamenti effettuati al Ministero dei Trasporti (10,20€) e per l’imposta di bollo (16€)
  • fototessera
  • eventuali certificazioni per patologie specifiche.

Il pagamento dei diritti di motorizzazione e dell’imposta di bollo deve avvenire tramite il sistema PagoPa, in un’unica soluzione per la tariffa N004-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 16,00 – RINNOVO PATENTE. Non è più necessario, quindi, pagare i bollettini sui conti correnti 4028 e 9001. L’intera procedura può essere svolta comodamente accedendo al Portale dell’Automobilista.

La data di scadenza della patente è visibile sulla parte frontale del documento di guida. La procedura per il rinnovo varia a seconda delle diverse fasce d’età. Per la patente B:

  • Fino a 50 anni: il rinnovo è previsto ogni 10 anni
  • Tra i 50 e i 70 anni: la frequenza del rinnovo diventa quinquennale, ovvero ogni 5 anni
  • Oltre i 70 anni: si richiede un rinnovo triennale, cioè ogni 3 anni.

Anche chi ha la patente scaduta deve fare riferimento a questi intervalli, in modo da avere sempre sotto controllo la data di scadenza ed evitare di incorrere in sanzioni. La patente in scadenza può essere rinnovata fino a quattro mesi prima rispetto alla data di scadenza riportata. Se la patente è scaduta da più di 5 anni, il conducente dovrà essere nuovamente sottoposto ad un esame pratico.

Esame patente: ecco come funziona il quiz patente

Per gli over 80 il rinnovo della patente diventa biennale, così da verificare il mantenimento delle capacità psicofisiche fondamentali per mettersi alla guida in sicurezza.

Dopo aver ottenuto il certificato amnestico (indice di eventuali patologie) dal proprio medico di base, ci si può sottoporre alla visita medica. La visita rinnovo patente consiste in una visita oculistica e dell’udito. Il candidato dovrà mostrare un’acutezza visiva per i due occhi di almeno sette decimi, con almeno due decimi per l’occhio più debole e di percepire i suoni a non meno di due metri. La visita prevede anche un controllo sui valori della pressione del sangue e sul battito cardiaco e, prosegue con domande di carattere psicologico. L’idoneità della visita attesta il possesso dei requisiti psicofisici minimi richiesti per il conseguimento della patente di guida.

Controllo punti patente: come e dove verificare quanti punti ho sulla patente

patente a punti

Recentemente si è parlato moltissimo della patente a punti. Con l’introduzione del nuovo Codice della Strada, infatti, il rischio di perdere punti patente è cresciuto notevolmente. Quindi, abbiamo preparato per voi una pratica guida per capire quanti punti abbiamo sulla patente, qual è il massimo dei punti patente che è possibile avere, ma anche come controllare quanti punti abbiamo. Questo perché, se è vero che è possibile perdere punti, è altrettanto vero che con una guida virtuosa è anche possibile guadagnarne.

Ma come si fa a conoscere il saldo dei punti della propria patente? Scopriamolo in questa piccola guida.

INDICE
Punti patente: la normativa
Tabella punti patente: le infrazioni
Recupero punti patente
Verifica punti patente: dove e come controllare il proprio saldo

patente-digitalizzazione

Ogni possessore di patente di guida ha un punteggio di partenza pari a 20 punti. Se non si commettono infrazioni, si guadagnano 2 punti ogni 2 anni, fino a un massimo di 30.

Perdita di punti patente di guida per infrazioni

Se si commettono infrazioni, invece, si subisce un decurtamento di punti proporzionale all’infrazione commessa secondo quanto stabilito all’articolo 126 bis del Codice della Strada.

Posso recuperare i punti della patente?

Se a causa di multe e sanzioni si ha un punteggio della patente inferiore a 20, si torna a 20 dopo 2 anni senza aver commesso infrazioni. Al contrario, se si esauriscono tutti i punti, si deve sostenere l’esame di revisione della patente.

Quanti punti massimo si possono togliere?

Chi commette più infrazioni in una volta sola può perdere fino a un massimo 15 punti, purché l’infrazione non comporti la sospensione o revoca della patente.

Per sapere quanti punti della patente vengono decurtati in base all’infrazione commessa, vi alleghiamo qui sotto una tabella riassuntiva. Ricordiamo che per conducenti di meno di 21 anni e per i neopatentati (patente da meno di 3 anni), i punti decurtati raddoppiano.

Art. 

Comma

Violazione

Punti

141

8

Velocità non commisurata alle situazioni ambientali

5

142

8

Superamento dei limiti di velocità di oltre 10 ma non oltre 40 km/h

3

142

9

Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 ma non oltre 60 km/h

6

142

9-bis

Superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h

10

143

11

Circolazione contromano

4

143

12

Circolazione contromano in curve, dossi o con limitata visibilità

10

143

13, con riferimento al comma 5

Corsia da percorrere in carreggiata a due o più corsie per senso di marcia

4

145

5

Inosservanza dell’obbligo di arrestarsi (stop)

6

145

10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9

Omessa precedenza

5

146

2, a eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata

Inosservanza di segnali stradali o degli agenti del traffico

2

146

3

Inosservanza del segnale semaforico o dell’agente del traffico

6

147

5

Obbligo di prudenza in prossimità dei passaggi a livello, attraversamento vietato di passaggio a livello, ingombro di passaggio a livello, inosservanza degli obblighi in caso di arresto forzato sui binari

6

148

15, con riferimento al comma 2

Inosservanza delle condizioni di sicurezza per il sorpasso

3

148

15, con riferimento al comma 3

Inosservanza modalità di sorpasso – sorpasso a destra, sorpasso non facendo uso dell’apposita corsia

5

148

15, con riferimento al comma 8

Sorpasso di tram o filobus in movimento

2

148

16, terzo periodo

Sorpasso a destra di tram o filobus fermi, sorpasso di velocipede, sorpasso in curva, dosso o con scarsa visibilità. Sorpasso di veicolo che sta a sua volta sorpassando, sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati, sorpasso alle intersezioni, sorpasso ai passaggi o livello e agli attraversamenti pedonali, sorpasso per i veicoli pesanti

10

149

4

Omessa distanza di sicurezza tra i veicoli senza collisione o con danni lievissimi, omessa distanza di sicurezza tra veicoli soggetti a divieto di sorpasso, omessa distanza di sicurezza dalle macchine sgombraneve o spargitrici

3

149

5, secondo periodo

Omessa distanza di sicurezza tra i veicoli senza collisione o con danni gravi ai veicoli

5

148

6

Omessa distanza di sicurezza tra i veicoli senza collisione o con lesioni gravi alle persone

8

150

5, con riferimento all’art. 149, comma 5

Mancato arresto in caso di incrocio impossibile con collisione, mancato arresto su strada di montagna con collisione, omessa retromarcia in incrocio su strada di montagna con collisione

5

150

5, con riferimento all’art. 149, comma 6

Infrazioni con lesioni gravi alle persone

8

152

3

Uso dei dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a motore

1

153

10

Omessa commutazione dei proiettori di profondità (abbagliamento)

3

153

11

Dispositivi di segnalazione visiva in relazione alla visibilità, uso dei proiettori di profondità fuori dai casi previsti, omesso uso dei proiettori anabbaglianti su veicoli che trasportano feriti, uso dei dispositivi di segnalazione visiva durante la fermata e la sosta con scarsa visibilità, omessa segnalazione luminosa di pericolo, omesso azionamento luce posteriore per nebbia, uso di dispositivi di illuminazione o segnalazione visiva diversi da quelli prescritti, uso improprio dei dispositivi di segnalazione luminosa

1

154

7

Divieto di inversione di marci alle intersezioni, curve o dossi

8

154

8

Omesse cautele e segnalazioni nell’esecuzione di manovre, manovra di svolta a destra senza tenersi strettamente a destra, inosservanza delle prescrizioni per la manovra di svolta a sinistra, omessa precedenza nella retromarcia o nell’immissione nel flusso della circolazione, uso improprio delle segnalazioni di cambiamento di direzione, divieto di brusche frenate o rallentamenti improvvisi durante le manovre

2

158

2, lettere d) e h)

Sosta alle fermate dei mezzi pubblici, sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici

2

158

2, lettera g)

Sosta negli spazi riservati alle persone con disabilità

4

161

1 e 3

Ingombro della carreggiata per avaria o altre cause, omessa segnalazione di ingombro della carreggiata

2

161

2

Omesse cautele in caso di caduta di sostanze viscide, infiammabili o pericolose

4

162

5

Omessa segnalazione di veicolo fermo, distanza non regolamentare del segnale mobile di pericolo (triangolo), veicolo privo del segnale mobile di pericolo (triangolo), veicolo con segnale mobile di pericolo (triangolo) non regolamentare, omessa segnalazione di veicolo fermo privo di triangolo, omesse cautele nella collocazione del triangolo, omesso uso di indumenti retroriflettenti

2

164

8

Carico mal sistemato, sporgenza longitudinale anteriore del carico, sporgenza longitudinale posteriore del carico, sporgenze laterali di oltre 30 cm, sporgenze laterali difficilmente percepibili, sporgenza degli accessori mobili, trasporto o traino di carichi striscianti, pannelli di segnalazione delle sporgenze longitudinali, omesse cautele nel trasporto di carichi sporgenti

3

165

3

Traino di veicolo in assenza di emergenza, traino di veicolo con collegamento inidoneo, omessa segnalazione di veicolo trainato, traino a mezzo di veicolo per soccorso stradale: omessa accensione dispositivo a luce gialla

2

167

2, 5 e 6, con riferimento a a) eccedenza di massa non superiore a 1t

Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t, Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t ad alimentazione diversa, trasporto di cose con autotreni o autoarticolati di qualunque massa o con motrice ad alimentazione diversa fino a 10 t, sovraccarico di autotreni a autoarticolati con motrice ad alimentazione diversa di massa oltre 10 t, trasporti e veicoli eccezionali in eccedenza di massa rispetto all’autorizzazione

1

167

2, 5 e 6, con riferimento a b) eccedenza non superiore a 2t

Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t, Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t ad alimentazione diversa, trasporto di cose con autotreni o autoarticolati di qualunque massa o con motrice ad alimentazione diversa fino a 10 t, sovraccarico di autotreni a autoarticolati con motrice ad alimentazione diversa di massa oltre 10 t, trasporti e veicoli eccezionali in eccedenza di massa rispetto all’autorizzazione

2

167

2, 5 e 6, con riferimento a c) eccedenza non superiore a 3t

Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t, Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t ad alimentazione diversa, trasporto di cose con autotreni o autoarticolati di qualunque massa o con motrice ad alimentazione diversa fino a 10 t, sovraccarico di autotreni a autoarticolati con motrice ad alimentazione diversa di massa oltre 10 t, trasporti e veicoli eccezionali in eccedenza di massa rispetto all’autorizzazione

3

167

2, 5 e 6, con riferimento a d) eccedenza superiore a 3t

Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t, Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t ad alimentazione diversa, trasporto di cose con autotreni o autoarticolati di qualunque massa o con motrice ad alimentazione diversa fino a 10 t, sovraccarico di autotreni a autoarticolati con motrice ad alimentazione diversa di massa oltre 10 t, trasporti e veicoli eccezionali in eccedenza di massa rispetto all’autorizzazione

4

167

3, 5 e 6, con riferimento a a) eccedenza non superiore al 10%

Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t, Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t ad alimentazione diversa, trasporto di cose con autotreni o autoarticolati di qualunque massa o con motrice ad alimentazione diversa fino a 10 t, sovraccarico di autotreni a autoarticolati con motrice ad alimentazione diversa di massa oltre 10 t

1

167

3, 5 e 6, con riferimento a b) eccedenza non superiore al 20%

Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t, Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t ad alimentazione diversa, trasporto di cose con autotreni o autoarticolati di qualunque massa o con motrice ad alimentazione diversa fino a 10 t, sovraccarico di autotreni a autoarticolati con motrice ad alimentazione diversa di massa oltre 10 t

2

167

3, 5 e 6, con riferimento a c) eccedenza non superiore al 30%

Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t, Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t ad alimentazione diversa, trasporto di cose con autotreni o autoarticolati di qualunque massa o con motrice ad alimentazione diversa fino a 10 t, sovraccarico di autotreni a autoarticolati con motrice ad alimentazione diversa di massa oltre 10 t

3

167

3, 5 e 6, con riferimento a d) eccedenza superiore al 30%

Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t, Trasporto cose con veicoli isolati di oltre 10 t ad alimentazione diversa, trasporto di cose con autotreni o autoarticolati di qualunque massa o con motrice ad alimentazione diversa fino a 10 t, sovraccarico di autotreni a autoarticolati con motrice ad alimentazione diversa di massa oltre 10 t

4

167

7

Autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli: limitazioni stradali, autoveicoli per trasporto container o animali vivi: limitazioni stradali

3

168

7

Eccedenza di massa con veicoli che trasportano merci pericolose

4

168

8

Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o in violazione della stessa

10

168

9

Prescrizioni ADR su idoneità veicoli e cisterne, pannelli di pericolo, etichette, sosta, ecc.

10

168

9-bis

Prescrizioni ADR su documenti, istruzioni scritte, equipaggiamenti individuali

2

169

8

Soprannumero e sovraccarico su veicoli adibiti abusivamente a uso di terzi

4

169

9

Soprannumero o sovraccarico in autovetture

2

169

10

Ostacoli alla libertà di movimento durante le manovre di guida, soprannumero di persone su determinati veicoli, inidonea sistemazione dei passeggeri e sporgenze nella sagoma trasversale, trasporto non regolare di animali domestici

1

170

6

Inosservanza delle modalità di guida di motocicli e ciclomotori, conducente maggiore di 16 anni che trasporta passeggeri su ciclomotore, trasporto in posizione errata di passeggeri su motocicli e ciclomotori, divieto di traino per motocicli e ciclomotori, trasporto di oggetti o animali su motocicli e ciclomotori

1

171

2

Conducente senza casco, conducente di veicolo che trasporta passeggero senza casco

5

172

10 e 11

Omesso uso delle cinture di sicurezza, trasporto di bambini di statura inferiore a 1,5 metri, utilizzo di dispositivi di ritenuta inefficienti, trasporto bambino con sistema di ritenuta privo di dispositivo di allarme, trasporto di bambini su veicoli sprovvisti di sistemi di ritenuta, trasporto di bambini su taxi o veicoli NCC, omesso uso delle cinture di sicurezza da conducente o passeggero maggiorenne di autobus, omesso uso dei sistemi di sicurezza da passeggero minorenne di autobus, alterazione del funzionamento delle cinture

5

173

3 e 3-bis

Omesso uso di lenti o altri apparecchi prescritti, uso di apparecchi radiotelefonici, tablet, computer eccetera o cuffie sonore durante la guida

5

174

5 per violazione dei tempi di guida

Superamento del periodo di guida giornalieri superiore al 10% fino al 20%

2

174

5 per violazione dei tempi di riposo

Incompleto riposo giornaliero superiore al 10% fino al 20%

5

174

6

Superamento del periodo di guida giornaliero superiore al 20%, Incompleto riposo giornaliero superiore al 20%

10

174

7 primo periodo

Superamento del periodo di guida settimanale per più del 10%

1

174

7 secondo periodo

Incompleto riposo settimanale per più del 10%

3

174

7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida

Superamento del periodo di guida settimanale per più del 20%

2

174

7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo

Incompleto riposo settimanale per più del 20%

5

174

8

Inosservanza delle prescritte pause

2

175

13

Circolazione in autostrada con carico pericolante o sporgente, circolazione in autostrada con carico scoperto di materiale suscettibile di dispersione

4

175

14, con riferimento al comma 7, lettera a)

Traino di fortuna in autostrada

2

175

16

Circolazione in autostrada di veicoli non ammessi; circolazione in autostrada di veicoli con carico oltre i prescritti limiti di sagoma o massa, circolazione in autostrada di veicoli in condizioni tali da costituire pericolo, circolazione in autostrada di veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato, circolazione in autostrada di veicoli lenti, sosta prolungata in aree di servizio o di parcheggio, divieto di soccorso stradale e rimozione di veicoli in autostrada senza autorizzazione

2

176

20, con riferimento al comma 1, lettera b)

Retromarcia in autostrada

10

176

20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)

Circolazione sulle corsie di emergenza, circolazione sulle corsie di variazione di velocità

10

176

21

Immissione irregolare nella corsia di marcia, uscita irregolare dalla carreggiata, cambio di corsia non segnalato, non accostarsi alla striscia di sinistra in caso di arresto della circolazione, transito sulla corsia di emergenza in caso di ingorgo in autostrada, fermata e sosta di emergenza, omesso utilizzo di segnale mobile di pericolo per veicolo fermo, corsie non consentite per autoveicoli pesanti o ingombranti in autostrada, affiancamento nella stessa corsia nella marcia per file parallele, errata modalità di incolonnamento e di arresto alle barriere, omesso pagamento del pedaggio, uso imprudente di veicoli di servizio in autostrada, veicoli di polizia e di soccorso in autostrada senza lampeggiante blu

2

177

5

Non lasciare il passo ai mezzi di soccorso, accodarsi nella scia dei veicoli di soccorso

2

178

5 per violazione dei tempi di guida

Superamento del periodo di guida giornaliero per più del 10%

2

178

5 per violazione dei tempi di riposo

Incompleto riposo giornaliero per più del 10%

5

178

6

Superamento del periodo di guida giornaliero per più del 20%, Incompleto riposo giornaliero per più del 20%

10

178

7 primo periodo

Superamento del periodo di guida settimanale per più del 10%

1

178

7 secondo periodo

Incompleto riposo settimanale per più del 10%

3

178

7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida

Superamento del periodo di guida settimanale per più del 20%

2

178

7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo

Incompleto riposo settimanale per più del 20%

5

178

8

Inosservanza delle prescritte pause

2

179

2 e 2-bis

Tachigrafo mancante o non omologato, tachigrafo non funzionante, circolazione con tachigrafo alterato, circolazione con tachigrafo avente sigilli manomessi, omesso inserimento del foglio di registrazione o della carta conducente, limitatore di velocità mancante o non idoneo, limitatore di velocità alterato, omessa regolarizzazione di tachigrafo o limitatore di velocità già accertati irregolari

10

186

2 e 7

Guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico maggiore di 0,5 g/l) (conducenti senza particolari specificazioni), Rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza

10

186-bis

2

Tasso alcolemico maggiore di 0 e fino a 0,5 g/l (conducenti neopatentati o professionali)

5

186-bis

3

Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico maggiore di 0,5 g/l (conducenti neopatentati o professionali)

10

187

1 e 8

Guida sotto l’influenza di stupefacenti, Rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti

10

188

4

Uso improprio dell’autorizzazione per persone con disabilità

6

188

5

Inosservanza delle prescrizioni nell’uso delle strutture per invalidi

3

189

5, primo periodo

Fuga dopo incidente con soli danni a cose senza revisione del veicolo

4

189

5, secondo periodo

Fuga dopo incidente con soli danni a cose con revisione del veicolo

10

189

6

Fuga dopo incidente con danni alle persone

10

189

9

Omessa cura della sicurezza della circolazione o modifica dei luoghi in caso di incidente, intralcio alla circolazione in incidente con soli danni a cose, omesse informazioni alla controparte in caso di incidente

2

191

1

Omessa precedenza ai pedoni in corrispondenza di strisce pedonali, omessa precedenza ai pedoni nelle svolte su strade con attraversamento pedonale

8

191

2

Omessa precedenza ai pedoni in attraversamento di strada senza strisce

4

191

3

Obbligo dei conducenti di arrestarsi davanti a invalido in attraversamento, condotta di guida inidonea in prevedibili situazioni di pericolo con bambini o anziani

8

192

6

Inottemperanza all’alt di funzionari o agenti, rifiuto di esibire documenti, rifiuto di consentire ispezioni sul veicolo, inosservanza dell’ordine di non proseguire la marcia impartito sul verbale, inosservanza dell’ordine di non proseguire la marcia per mancanza di mezzi antisdrucciolevoli, inosservanza delle segnalazioni del personale di convogli militari

3

192

7

Forzamento del posto di blocco

10

193

2

Circolazione con veicolo privo di assicurazione, circolazione con veicolo avente documenti assicurativi falsi

5

Per recuperare i punti patente è sufficiente frequentare i corsi dedicati presso le autoscuole e i centri autorizzati dal ministero dei Trasporti. Sostenendo 12 ore di lezione si potranno recuperare fino a 6 punti senza però andare a superare il limite massimo di 20. Non sarà necessario sostenere un esame finale ma sarà sufficiente la presenza al singolo corso.

In alternativa, se per due anni non vengono commesse infrazioni, il totale dei punti patente tornerà a 20. Se si continua senza infrazioni, ogni hanno vengono concessi 2 punti “bonus” fino ad un massimo di 30 punti.

Tipi di patente: patente AM, patente A1, patente A2, patente B 2

Una delle frasi più cercate su Google in tema di patente è: “controllo punti patente”. Proviamo quindi a rispondere a questa domanda e vediamo come e dove effettuare la verifica dei punti patente.

  • Portale dell’automobilista
  • iPatente
  • Numero verde ACI

Portale dell’Automobilista: consultando il sito web creato dal Ministero dei Trasporti sarà sufficiente procedere alla registrazione indicando il proprio codice fiscale, il numero e la data di scadenza della patente per poi cliccare sul link “saldo patente” e conoscere il totale dei punti presenti in modo totalmente gratuito.

iPatente: se non si ha a disposizione un PC e si vuole controllare il saldo dei punti patente direttamente dal proprio smartphone sarà sufficiente scaricare l’app iPatente, disponibile sia su Apple Store che Google Play, e trovare tutte le informazioni necessarie.

Numero verde ACI: per verificare il saldo dei punti della propria patente si può anche telefonare a un numero 848.782.782 messo a disposizione dall’ACI. Il numero è raggiungibile solo da telefono fisso, digitando successivamente la data di nascita e il numero di patente seguito dal tasto cancelletto. Il numero punti patente è attivo 24 ore su 24 e ha il costo di una chiamata urbana.

 

Sospensione della patente: i motivi e come fare per riaverla

sospensione patente

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada le pene in caso di infrazione si sono inasprite di molto e farsi ritirare la patente non è così difficile.

I casi in cui si incappa nella sospensione del permesso di guida sono aumentati rispetto al passato e viene introdotta anche la sospensione breve. Ma andiamo conordine.

INDICE
Che cosa significa sospensione della patente?
Sospensione delle patente, quali sono i motivi?
Cause sospensione della patente: velocità eccessiva
Ritiro patente per incidente
Sospensione patente per stato di ebbrezza
Sospensione breve
Sospensione patente per recidiva
Sospensione patente neopatentati
Durata sospensione patente
Come riavere la patente dopo la sospensione
Ricorso sospensione patente
Restituzione patente dopo sospensione

La sospensione della patente è una misura che può essere disposta a seguito della violazione ad alcune regole del Codice della Strada o in seguito alla perdita dei requisiti psicofisici necessari alla guida.

Quando la patente viene sospesa non ci si può mettere alla guida o si rischiano multe salate, la revoca del documento e il fermo del veicolo. Oltre a ciò, se si guida con la patente sospesa e questa viene revocata, bisogna aspettare due anni per richiederne una nuova.

Come abbiamo accennato, la sospensione della patente di verifica in due casi:

  • Quando la violazione di una norma del Codice della Strada comporta, oltre alla multa, la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo di tempo determinato.
  • Quando viene attestata la perdita dei requisiti psicofisici richiesti per la guida; in questo caso la sospensione perdura fino a quando l’interessato non produce la certificazione della commissione medica locale che certifica il recupero dei citati requisiti.

Di seguito potete trovare nel dettaglio i casi nei quali una violazione del Codice della Strada comporta anche la sospensione della patente di guida.

Il nostro Codice della Strada prevede la sospensione patente da 1 a 3 mesi  per chi supera il limite di velocità di 40-60 km/h; la sanzione accessoria è aumentata per i neopatentati per i quali la sospensione va dai 3 ai 6 mesi. Nell’ipotesi di superamento del limite di velocità di oltre 60 km/h è prevista la sospensione per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi. Qualora si compia una recidiva di quest’ultima infrazione sarà disposta la revoca della patente.

Anche in caso di incidenti reiterati, specialmente nel caso comportino lesioni per altre persone, si può incorrere nella sospensione della patente. Qualora un conducente abbia provocato per la seconda volta nel giro di due anni un incidente con gravi danni ai veicoli per non aver mantenuto la distanza di sicurezza, è prevista la sospensione della patente per incidente da 1 a 3 mesi.

Invece, la durata della sospensione è diversa se dal sinistro derivano lesioni personali colpose: in questo caso, si va da 15 giorni a 2 anni. Ancora più pesante la sanzione se nell’incidente si commette un omicidio colposo: la sospensione può arrivare a 4 anni.

Mettersi alla guida dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo non è mai una buona idea e se si viene fermati per in stato di ebbrezza viene disposta la sanzione accessoria della sospensione patente.

La durata della sospensione va dai 3 ai 6 mesi qualora il tasso alcolemico sia compreso tra 0,5 e 0,8 g/l. Se un conducente con questi valori del tasso alcolemico provoca un incidente, allora la sospensione della patente durerà 2 anni.

Più aspre le sanzioni se i valori sono superiori a 0,8 e inferiori a 1,5 g/l: in questo caso è prevista la sospensione patente da 6 mesi a 1 anno. Infine, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.

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Con il nuovo codice della strada viene introdotta la cosiddetta sospensione breve della patente, che è una misura che si aggiunge alla graduale diminuzione dei punti nel caso si commettano determinate infrazioni in certe condizioni. Si applica a i conducenti la cui patente risulti avere un numero inferiore a 20 punti per:

  • Il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso (articolo 6, comma 4, lettera b);
  • La circolazione contromano (art. 143 comma 11);
  • Il mancato rispetto delle precedenze (art. 145, comma 10);
  • Il mancato rispetto delle segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico che vietino la marcia (art. 146, comma 3);
  • La violazione delle norme sui passaggi a livello, inclusi il superamento di barriere chiuse o in chiusura (art. 147, comma 5);
  • Il sorpasso a destra ove non consentito (articolo 148, commi 9-bis e 15), ovvero sorpasso effettuato senza rispettare le prescritte regole di comportamento sia nei confronti di altri veicoli che di tram e velocipedi (articolo 148, comma 15, in violazione dei commi 2, 3 e 8);
  • Il mancato rispetto della distanza di sicurezza, nei casi in cui la mancata distanza causi incidenti con gravi danni ai veicoli (art. 149, comma 5);
  • L’inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi, nonché manovre relative a cambi di direzione o corsia, immissione nel flusso della circolazione, inversione del senso di marcia, retromarcia, svolta o sosta effettuate senza le prescritte cautele e regole di esecuzione (articolo 154, comma 7 e 8);
  • La guida senza casco o utilizzo irregolare del casco sui ciclomotori e motocicli (art. 171, comma 2);
  • La guida senza cintura di sicurezza inclusi dispositivi anti-abbandono per bambini (art. 172, commi 10 e 11);
  • L’uso del cellulare alla guida senza vivavoce o auricolare (art. 173, comma 3-bis);
  • La durata della sospensione breve è articolata in due periodi: sospensione di 7 giorni per chi ha un punteggio inferiore a 20 ma superiore a 10 punti; sospensione di 15 giorni per chi ha meno di 10 punti. La durata della sospensione può raddoppiare se l’infrazione ha causato un incidente.

Un’ipotesi particolare di sospensione della patente si verifica in caso di recidiva, ovvero quando il conducente commette due violazioni uguali nel corso di un biennio: in questo caso la durata della sanzione varia a seconda della norma violata due volte.

Ad esempio, nell’ipotesi di recidiva nel superamento dei limiti di velocità tra 40 e 60 Km/h è prevista la sospensione della patente di guida per un periodo che va dagli 8 ai 18 mesi, mentre se la recidiva avviene per aver superato di oltre 60 Km/h i limiti di velocità sarà prevista la revoca e non la sospensione della patente.

Sanzioni ben più severe sono previste per i neopatentati, ovvero coloro che siano in possesso della patente di guida da meno di 3 anni, che violino il dettato del Codice della Strada. In caso di superamento dei limiti di velocità, per questa categoria è prevista la sospensione della patente dai 3 ai 6 mesi; in caso di recidiva, inoltre, la sospensione della patente di guida dura per un periodo andrà da 8 a 18 mesi.

Vale poi il criterio della tolleranza zero per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza ed anche un valore dello 0,1% del tasso alcolemico comporterà la sospensione della patente, con una durata della sanzione variabile a seconda dei valori del tasso alcolemico. Anche in questo caso, però, con valori oltre a 1,5 g/l si incorre nella revoca del documento di guida. Inoltre, i neopatentati con tasso alcolemico che supera gli 0,81 g/l compiono anche un reato penale, per il quale è previsto l’arresto fino a 6 mesi.

Non esiste un termine unico per la durata della sospensione della patente, ma questo viene stabilito dal nostro Codice della Strada a seconda dell’infrazione commessa. Qui trovate una piccola sintesi di quanto dura la sospensione a seconda delle principali infrazioni:

Superamento del limite di velocità di più di 40 Km/h Da 1 a 3 mesi (da 3 a 6 per neopatentati)
Superamento del limite di velocità di più di 60 Km/h Da 6 a 12 mesi
Guida in stato di ebbrezza Da 3 a 6 mesi con tasso alcolemico fra 0,5 e 0,8 g/l

Da 6 mesi a 1 anno con tasso alcolemico fra 0,8 e 1,5 g/l

Da 1 a 2 anni con tasso alcolemico maggiore di 1,5 g/l

Non dare precedenza o circolare contromano Da 1 a 3 mesi
Guida in caso di assunzione stupefacenti Da 1 a 2 anni
Guida in stato di ebbrezza e si provoca un incidente 2 anni
Guida senza patente o documenti validi Da 3 a 12 mesi
Passaggio con semaforo rosso Da 1 a 3 mesi
Non fermarsi dopo aver provocato incidente Da 15 giorni a 5 anni a seconda della gravità

Per ottenere la patente dopo la sospensione, al termine del periodo indicato, si potrà contattare l’ufficio preposto per sapere se la patente di guida è disponibile per il ritiro. Se, invece, si ritiene che la sanzione accessoria non sia stata applicata correttamente si può scegliere di presentare ricorso.

Si può presentare ricorso contro la sospensione della patente presso  il Prefetto o presso il Giudice di Pace. Nel primo caso il ricorso dovrà essere presentato entro sessanta giorni dalla notifica della sospensione patente, mentre nel secondo i termini sono ridotti alla metà e sono di 30 giorni dalla notifica. In caso di sospensione della patente l’agente accertatore sarà obbligato ad inviare entro 5 giorni il documento di guida al prefetto allegando anche il verbale. Dal momento in cui il prefetto riceve la documentazione la notifica della sospensione deve avvenire entro i 15 giorni successivi.

In caso di ricezione della notifica sospensione patente dopo 20 giorni il provvedimento non sarà valido e ci si potrà appellare al prefetto per la restituzione del documento di guida o rivolgersi al Giudice di Pace.

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita da parte dell’organo incaricato della notifica del provvedimento sanzionatorio. Sul sito prefettura.it, utilizzando la procedura ” Dov’è la mia patente “, sarà possibile ottenere informazioni su dove e quando poterne rientrare in possesso.

La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.

Cose da sapere

Cosa significa sospensione della patente?

La sospensione della patente può essere sia una sanzione accessoria a seguito di una violazione del Codice della Strada (oltre alla multa), oppure può verificarsi in concomitanza con la perdita dei requisiti psicofisici richiesti per la guida.

Quali sono le motivazioni per le quali la patente può essere sospesa?

I casi specifici per i quali può essere disposta la sospensione della patente sono: guida in strato di ebbrezza, superamento dei limiti di velocità, recidiva di una violazione del Codice della Strada, aver provocato per la seconda volta nel giro di due anni un incidente con gravi danni ai veicoli per non aver mantenuto la distanza di sicurezza.

Quanto dura la sospensione della patente?

Non esiste un termine unico per la sospensione della patente, ma questo viene stabilito dal nostro Codice della Strada a seconda dell’infrazione commessa.

Come si fa ricorso contro la sospensione della patente?

Il ricorso contro la sospensione della patente può essere rivolto al Prefetto, entro 60 giorni dalla notifica di sospensione, oppure al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica.

Come si può riavere la patente dopo il periodo di sospensione?

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita da parte dell’organo incaricato della notifica del provvedimento sanzionatorio.

Patente digitale: cos’è e come funziona

Patente digitale: ecco come averla sul proprio telefono cellulare e cosa fare in caso di controlli 4

Detto fatto: la patente digitale sarebbe dovuta essere disponibile per tutti gli automobilisti entro fine anno e così è stato.

Il 23 ottobre 2024 l’Italia ha dato il via alla sperimentazione della patente digitale, un progetto che rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione dei documenti d’identità e della semplificazione burocratica.

La patente digitale sarà accessibile direttamente dallo smartphone tramite un’area dedicata chiamata “Patente Mobile” all’interno dell’app IO, sviluppata per permettere ai cittadini italiani di avere sempre con sé una versione valida della propria patente di guida, senza la necessità di portare il tradizionale documento cartaceo o plastificato.

Come funziona la patente digitale

La patente digitale è a tutti gli effetti il primo documento virtuale legalmente valido visualizzabile e verificabile attraverso il proprio telefonino, sia esso Apple o Android. L’app consente di mostrare la patente digitale in formato QR code alle autorità di polizia, che possono così verificarne l’autenticità in tempo reale. Questo codice QR contiene tutte le informazioni del conducente e viene aggiornato automaticamente, riducendo i rischi di falsificazione e migliorando la praticità.

Patente digitale: ecco come averla sul proprio telefono cellulare e cosa fare in caso di controlli 1

L’uso dell’applicazione è sicuro, poiché l’accesso è protetto da sistemi di autenticazione forti, come l’uso dell’identità digitale tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Durante un controllo stradale, l’utente può semplicemente aprire l’app “Patente Mobile” e mostrare il QR code alle forze dell’ordine, che potranno scansionarlo con dispositivi appositi per verificare i dettagli della patente e la validità del documento in pochi istanti.

Come ottenere la patente digitale

Per avere la patente digitale basta scaricare l’app “Patente Mobile” e registrarsi utilizzando le credenziali SPID o CIE per associare il documento digitale al proprio profilo. Questo processo di associazione convalida la patente con i dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e rende il documento ufficiale e visualizzabile nell’app.

L’Italia arriva prima dell’Europa

Il lancio della patente digitale è una priorità per l’Italia, ma si tratta di un progetto che mira a creare uno standard europeo, con l’intenzione di renderlo disponibile in tutta l’Unione Europea entro i prossimi anni. La Commissione Europea ha già avviato progetti di digitalizzazione simili in altri ambiti, e il successo della patente digitale italiana potrebbe costituire un modello per gli altri Stati membri.

La disponibilità per tutti i cittadini europei è prevista entro il 2026, in modo da garantire che la patente digitale italiana sia riconosciuta anche al di fuori dei confini nazionali e in linea con i nuovi standard europei in materia di documentazione digitale.

Patente digitale: ecco come averla sul proprio telefono cellulare e cosa fare in caso di controlli

I vantaggi della patente digitale

L’introduzione della patente digitale offre molteplici vantaggi, tra cui:

  • Maggiore praticità: permette di evitare la necessità di portare con sé il documento fisico.
  • Maggiore sicurezza: riduce i rischi di contraffazione e garantisce un’archiviazione sicura dei dati.
  • Maggiore standardizzazione a livello internazionale: facilita la verifica e la validità delle patenti in altri Stati membri dell’UE.
  • Maggiore semplicità in caso di controlli: le forze dell’ordine possono verificare la validità del documento in modo rapido tramite l’applicazione dedicata.

Patente B: come si svolge la prova pratica durante l’esame

Esame patente: ecco come funziona il quiz patente

Molti ragazzi, una volta raggiunti i 18 anni d’età, non vedono l’ora di prendere la patente B e iniziare finalmente a guidare un’automobile. L’esame, come è noto, si compone di una prova scritta e di una prova pratica. Se per la teoria la cosa migliore è quella di studiare e di allenarsi con i quiz, per la guida è consigliabile presentarsi preparati sapendo cosa accade durante l’esame. Ecco come si svolge.

L’esame pratico di guida per la patente B si articola in diverse fasi, durante le quali l’esaminatore valuta le capacità di guida del candidato, con un’attenzione particolare alla sicurezza e al rispetto delle norme del Codice della Strada. 

Premesso che prima dell’esame, il candidato deve aver frequentato le lezioni di guida obbligatorie con un istruttore professionista, solitamente presso un’autoscuola; avere almeno 6 mesi di foglio rosa, che permette di esercitarsi alla guida; avere con sé la documentazione necessaria il giorno dell’esame, come il foglio rosa e un documento d’identità.

quiz patente

Come inizia l’esame pratico per la patente B

L’esame pratico di guida si svolge generalmente presso il centro di esame o in un punto di ritrovo indicato dall’autoscuola. Prima di iniziare, l’esaminatore verifica la documentazione del candidato e dell’istruttore. Poi, l’esaminatore può chiedere al candidato di effettuare alcuni controlli sul veicolo, come la verifica dei liquidi (olio e acqua), degli pneumatici (pressione e usura), dell’accensione delle luci e delle frecce. Questo serve a valutare la conoscenza del candidato delle funzionalità di base del veicolo.

Le manovre da imparare

Il candidato inizia l’esame dimostrando la propria abilità nel controllo del veicolo attraverso alcune manovre specifiche:

  • Parcheggio. L’esaminatore può chiedere di effettuare un parcheggio in parallelo, a “S” o a 90 gradi. La precisione nel parcheggio, la correttezza nelle manovre e l’attenzione agli altri veicoli sono fattori valutati.
  • Retromarcia e inversione. Viene richiesto spesso di fare una retromarcia e di eseguire un’inversione di marcia su strada. È importante mantenere il controllo del veicolo e utilizzare correttamente gli specchietti.
  • Partenza in salita. Se possibile, l’esaminatore può chiedere di effettuare una partenza in salita, utile per verificare la gestione dell’auto in condizioni più difficili.

Quando si rischia la revoca della patente e come fare per riaverla? 1

La guida su strada

Durante l’esame il candidato affronta anche la prova di guida su strada. In questa fase, il candidato guida su diversi tipi di strade (cittadine e, dove possibile, extraurbane) sotto la supervisione dell’esaminatore. Gli aspetti valutati includono il rispetto delle norme del codice della strada, la capacità di interpretare correttamente le situazioni valutando come vengono effettuati i cambi di corsia, come si gestisce la partenza a un incrocio tra precedenze e stop, l’uso delle frecce e la capacità di avere una marcia prudente e sicura. Si presta attenzione anche alla fluidità della guida, alla padronanza del cambio marcia, alla capacità di prevedere eventuali situazioni di pericolo, all’uso corretto degli specchietti e al mantenimento della distanza di sicurezza. 

Conclusione dell’esame

Al termine della prova, l’esaminatore fornisce un feedback immediato al candidato. In caso di superamento dell’esame, l’esaminatore rilascia un documento provvisorio che funge da patente temporanea, mentre la patente vera e propria viene inviata per posta dopo pochi giorni. In caso di bocciatura, l’esaminatore comunica i motivi che hanno portato all’insuccesso. Il candidato può ripetere l’esame dopo un mese.

Tipi di patente: patente AM, patente A1, patente A2, patente B

Tipi di patente: patente AM, patente A1, patente A2, patente B 5

Per guidare un’auto ci vuole la patente. È necessaria per poter condurre il proprio veicolo sulle strade pubbliche insieme alla polizza RCA e al libretto di circolazione, ovvero il documento necessario alla circolazione e alla guida su strada pubblica di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, è imprescindibile il possesso della patente di guida.

Quando si parla di patente auto si intende l’autorizzazione amministrativa necessaria alla conduzione su strade pubbliche di veicoli a motore.

Dal 1°luglio 2003 è stato introdotto il meccanismo della patente a punti attraverso il quale ogni automobilista, al quale inizialmente vengono assegnati 20 punti, in caso di infrazione delle norme del codice della strada se ne vede togliere alcuni e dovrà superare nuovamente l’esame di teoria e l’esame di guida qualora dovesse arrivare a perderli tutti. Il numero di punti sottratti dalla patente macchina è stabilito dalla legge e varia a seconda della gravità dell’infrazione. Per recuperarli è sufficiente seguire dei corsi appositi presso un’autoscuola. Questo meccanismo affianca e non sostituisce le sanzioni già previste per le varie infrazioni.

I cittadini italiani che abbiano conseguito la patente di guida a seguito di accertamenti sui requisiti psicofisici, morali e attitudinali ed a seguito del superamento dell’esame, possono circolare in tutta l’Unione Europea senza alcun certificato aggiuntivo specifico.

Il nostro Codice della Strada individua differenti tipi patente ed ogni tipologia permette la circolazione su mezzi limitati alla classe di licenza relativa. In questa guida andremo ad analizzare quindi i diversi tipi di patente esistenti.

Tipi di patente: patente AM, patente A1, patente A2, patente B

INDICE
Patente AM
Patente A
Patente B
Patente C
Patente D e D1

Tra i vari tipi di patente la prima che prenderemo in considerazione è la patente AM. Questo documento si può conseguire al raggiungimento dei 14 anni di età e consente di guidare:

  • ciclomotori a due ruote con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
  • veicoli a tre ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
  • quadricicli leggeri la cui massa in ordine di marcia è inferiore o uguale a 425 kg, e velocità non superiore a 45 km/h; motore termico non superiore a 50 cm3, potenza non superiore a 4 kW e non superiori a 6 kW.

Per poter guidare tutte le tipologie di motocicli è necessario, tra i vari tipi di patente, essere in possesso della patente A.

Questa si può conseguire non prima del compimento dei 24 anni di età o dei 20 anni qualora si sia in possesso della patente A2 da almeno due anni. Per ottenere la “patente 125“, precedentemente indicato con la denominazione A3, oltre all’esame teorico si dovranno sostenere due prove pratiche: una su strada aperta al pubblico ed una tecnica in percorso con esercizi di guida. Il soggetto che sia già in possesso della patente B non dovrà sostenere la prova teorica ma soltanto l’esame pratico.

Con la patente di categoria A si potranno guidare le seguenti tipologie di motocicli:

  • tricicli di potenza superiore a 15 kW, a partire dal compimento dei 21 anni;
  • motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta  o con carrozzetta, muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h, a partire dal compimento dei 24 anni.

Tre le categorie di patenti A troviamo:
– A1: per le moto meno potenti (motocicli fino a 125 cc), e si consegue dai 16 anni di età;
– A2: dai 18 anni di età, per moto progressivamente più potenti (fino a 35 kW);
– A: si consegue dai 24 anni o dai 20 se si possiede la patente A2 almeno da due anni. La categoria A abilita alla guida di tutte le moto.

Patente A2

Tra i vari tipi di patente di categoria A previsti, la patente A2 è quella prevista per guidare motocicli con potenza massima di 35 kW che non superino il rapporto potenza/peso di 0,2 kW/kg. Si può ottenere la patente A2 dopo aver compiuto i 18 anni di età.

Anche in questo caso è necessario superare sia un esame teorico che uno pratico. Il primo è identico a quello previsto sia per il conseguimento della patente A che della patente di categoria B e per il superamento è necessario non commettere più di 4 errori nelle 40 domande entro il tempo limite di 30 minuti.

L’esame pratico dovrà essere sostenuto alla guida di una moto con cilindrata non inferiore ai 400 cc e che abbia una potenza compresa tra i 25 e i 35 kW e un rapporto potenza/peso non superiore ai 0.2 kW/kg.

Per i primi tre anni dopo il conseguimento della patente A2 si dovranno rispettare i limiti di velocità di 90 km/h sulle strade extraurbane e 100 km/h in autostrada.

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Tra i differenti tipi di patente indicati dal nostro Codice della Strada, la patente di categoria B è senza dubbio quella maggiormente diffusa e più conosciuta perché il suo conseguimento permette la guida delle auto.

Questa tipologia di patente si può ottenere a partire dal compimento dei 18 anni di età ed a seguito del superamento di un esame diviso in una parte teorica ed una pratica di guida su strada. In caso di infrazioni alle disposizione del Codice della Strada si è soggetti alla decurtazione del punteggio.

La validità della patente di categoria B è di 10 anni sino al compimento del cinquantesimo anno di età, mentre per i soggetti con un’età compresa tra 50 e 70 anni il rinnovo del documento di guida dovrà essere effettuato ogni 5 anni. Per i soggetti con un’età superiore ai 70 anni il rinnovo deve avvenire ad intervalli di 3 anni.

Spesso ci si pone la domanda: “Cosa posso guidare con la patente di categoria B?”.  Ecco la risposta:

  • motoveicoli, ovvero tricicli, quadricicli e motocicli. Per questi ultimi è possibile guidare in strada solo quelli fino a 125 cm3 e 11 kw; i conducenti che hanno conseguito la patente B prima dell’1 gennaio 1986 possono guidare qualsiasi motociclo, mentre chi ha conseguito la patente B tra l’1 gennaio 1986 e il 25 aprile 1988, è autorizzato a guidare qualsiasi moto, ma solo sul territorio italiano (per la guida all’estero occorre invece un ulteriore esame pratico);
  • autoveicoli per trasporto di persone e di cose, quindi anche autocarri e autocaravan, con massimo di nove posti totali compreso il conducente, e aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, anche trainanti un rimorchio leggero fino a 750 kg. Si possono trainare anche rimorchi non leggeri, a condizione che non pesino più della motrice e che tutto il complesso non superi la massa di 3,5 tonnellate:
  • macchine agricole, anche eccezionali;
  • macchine operatrici, eccetto quelle eccezionali;
  • mezzi adibiti a servizio di emergenza, aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate.

Tra i vari tipi di patente, la patente C è quella che abilita alla guida dei camion,  ovvero i veicoli adibiti al trasporto cose in conto proprio. Per il trasporto professionale, invece, è necessaria, oltre alla patente C, anche la CQC merci.

Per il conseguimento della patente C  è necessario aver compiuto 21 anni di età, ma questo limite scende a 18 qualora si sostenga anche l’esame per la patente CQC trasporto cose con formazione ordinaria.

I mezzi che possono essere guidati con la patente C sono:

  • tutti i veicoli appartenenti alla categoria B;
  • autoveicoli per trasporto di cose, e non di persone, aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche trainanti un rimorchio leggero.

Con la patente C1 si potranno condurre, oltre ai veicoli appartenenti della categoria B:

  • autoveicoli per trasporto di cose, e non di persone, aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7,5 tonnellate, anche trainanti un rimorchio leggero;
  • macchine operatrici eccezionali.

La patente di categoria C e quella C1 devono essere rinnovate ogni 5 anni sino al compimento dei 65 anni di età. Successivamente il rinnovo dovrà avvenire ogni due anni e dovrà essere effettuato presso la Commissione Medica Locale Patenti di appartenenza.

La patente D permette di guidare autoveicoli per trasporto di persone con numero di posti superiori a 9 compreso quello del conducente (autobus), ma solo in uso proprio. Per guidare autobus e scuolabus occorre conseguire la CQC persone. Una volta occorreva possedere la patente B da almeno 12 mesi o la C da 6 mesi, ma per rispettare la Direttive 91/439/CEE tale comma è stato abrogato, anche se rimane obbligatorio ottenere la patente B prima della D.

Da gennaio 2013 esiste anche la patente D1, che è una patente “più piccola” rispetto alla D, ovvero permette di guidare autobus limitati di dimensione, i cosiddetti “minibus” che sono autobus con numero di posti passeggeri superiore a 8 ma inferiore o uguale a 16.

L’età minima per il conseguimento di questa patente è 21 anni per la patente D1 e 24 anni per la patente D (l’età minima scende a 21 anche nel caso della patente D se si consegue insieme la CQC persone).

Con la patente D si possono guidare veicoli della categoria B e autoveicoli per trasporto di persone (autobus e filobus) con numero di posti totali superiore a 9 ad uso proprio, anche trainanti un rimorchio leggero

I veicoli che si possono guidare con la patente D1 sono: veicoli della categoria B e autoveicoli per trasporto di persone (autobus e filobus) con numero di posti totali superiore a 9 e inferiori a 17 (posto del conducente compreso) ad uso proprio, anche trainanti un rimorchio leggero.

Patente scaduta? Ecco come risparmiare sul rinnovo

Patente scaduta? Ecco come risparmiare sul rinnovo

Il rinnovo della patente di guida è imposto dal Codice della Strada per garantire la sicurezza sia del titolare del documento, sia di tutti gli altri utenti della strada. Per poterlo fare ci si deve sottoporre periodicamente ad una visita medica, che serve a confermare o meno l’idoneità a condurre la propria vettura su strade pubbliche.

Non farlo può comportare multe e sanzioni in caso di controlli, motivo per cui una buona organizzazione e la conoscenza dei tempi e delle pratiche per rinnovare il documento di guida possono aiutare a ridurre notevolmente i costi associati e risparmiare sul rinnovo della patente. Leggi la nostra guida per scoprire tutti i dettagli relativi alla richiesta del nuovo documento con particolare attenzione per quelli riguardanti il risparmio sui costi procedurali, così che in caso di patente scaduta e di rinnovo di questa, tu sappia tutto quello che c’è da fare.

INDICE
Patente scaduta: cosa sapere
Multe e sanzioni
Rinnovo patente scaduta: le scandenze
Patente scaduta
Patente scaduta da più di 5 anni
Patente scaduta: dove rinnovare

A prescindere da questo momento di emergenza sanitaria, il documento di autorizzazione alla guida può essere rinnovato già 4 mesi prima della sua scadenza. Procedere per tempo alle pratiche per il rinnovo della patente di guida fa risparmiare sicuramente inutili corse, dato che per la consegna del nuovo documento sono solitamente necessari dai 7 ai 10 giorni. Un apposito documento provvisorio permetterà comunque la guida fino al ricevimento della nuova licenza.

Nel caso in cui la patente sia già scaduta da 5 anni, tempi e costi lievitano notevolmente, poiché in questo caso sarà necessario effettuare nuovamente l’intero percorso per ottenere la licenza, dalla visita medica all’esame teorico, fino a quello pratico. La tempestività nel rinnovo della patente fa così risparmiare tempo e denaro.

I ritmi della vita quotidiana sono ormai sempre più frenetici, al punto che dimenticarsi della scadenza di un documento può davvero essere molto facile. Quando si parla di patente scaduta, però, la dimenticanza può costare estremamente cara. Una multa, che può variare dai 160 € ai 644 €, e il ritiro del documento, infatti, sono le sanzioni cui si va incontro nel caso in cui si venga sorpresi a guidare con la licenza di guida scaduta.

In caso di sinistro stradale con la patente non più in corso di validità il quadro si aggrava ancora di più, in quanto la compagnia assicurativa potrebbe non coprire del tutto i danni. Ecco, così, che un corretto rinnovo della patente fa risparmiare e non poco.

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La scadenza della licenza di guida è consultabile sul documento stesso, nello specifico accanto alla voce 4b, ma è comunque anche riportata sulla parte posteriore della licenza. Dare periodicamente uno sguardo al documento può pertanto mettere già al riparo dal ritrovarsi improvvisamente con la patente scaduta. Un ulteriore elemento da tenere in considerazione, quando si parla di una licenza di guida non più in regola, è l’età del patentato stesso, in quanto, a seconda di questa, la licenza ha un rinnovo ciclicamente differente. Ecco la durata di validità della licenza di guida in base alla fascia di età del patentato:

  •     fino a 50 anni la patente ha una validità di 10 anni;
  •     tra i 51 e i 70 anni la licenza di guida ha una validità di 5 anni;
  •     tra i 71 e gli 80 anni la patente ha una validità di 3 anni;
  •     al superamento degli 80 anni la validità della licenza di guida scende a 2 anni.

Per rinnovare la licenza scaduta, a meno che non siano già trascorsi 5 anni, le scelte sono diverse – le abbiamo descritte nel dettaglio in questa utile guida. Brevemente, ci si può rivolgere ad una scuola guida, alla motorizzazione, ad una ASL oppure ad un’agenzia di pratiche auto, ma in ogni caso l’iter prevede una visita medica che attesti l’idoneità alla conduzione di un veicolo. Oltre ai documenti personali – carta d’identità, codice fiscale e patente in scadenza – dovranno essere presentate due fototessere e le ricevute relative ai pagamenti effettuati dal richiedente e previsti per il rinnovo della patente scaduta. Gli importi da versare sono di:

  • 10,20 € di diritti di Motorizzazione
  • 16,00 € di imposte di bollo

Il pagamento deve avvenire tramite il sistema PagoPa, in un’unica soluzione per la tariffa N004-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 16,00 – RINNOVO PATENTE. Non è più necessario, quindi, pagare i bollettini sui conti correnti 4028 e 9001. L’intera procedura può essere svolta comodamente accedendo al Portale dell’Automobilista.

Come detto in precedenza, nel caso di licenza scaduta da cinque anni, l’iter sarà molto più lungo e costoso, in quanto presupporrà anche i due esami, teorico e pratico, da sostenersi presso una scuola guida o alla Motorizzazione. 

Se ci si chiede, per il rinnovo della patente B, come risparmiare, e così per tutte le altre patenti, la risposta è: recandosi presso gli uffici competenti della ASL e della Motorizzazione. In questi due casi, infatti, il richiedente rinnovo deve sostenere le spese esclusivamente necessarie all’assolvimento delle pratiche, anche se deve preoccuparsi egli stesso di assolvere alle stesse.

Nel caso di rinnovo di patente già scaduta presso un’agenzia di pratiche auto, invece, i costi sono più alti, ma si ha la comodità di delegare tutto l’iter alla stessa agenzia, risparmiando così in termini di tempo da dedicare alla questione patente.

Pertanto, alla domanda “Per il rinnovo della patente, dove si risparmia?”, la risposta può essere duplice, in quanto si potrebbe spendere meno sia in termini di denaro, sia in termini di tempo. La scelta non resta a questo punto che al patentato stesso, al quale spetta decidere in base alla valutazione delle priorità. In base a quanto detto, prestare attenzione alla propria licenza di guida ha innumerevoli vantaggi, non solo relativi alla possibilità di guidare, ma anche a quella di risparmiare notevolmente sul rinnovo della patente scaduta.

Bollettini rinnovo patente: i documenti necessari e come compilarli

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Il rinnovo della patente di guida è un obbligo imposto dal Codice della Strada. È un procedimento pensato per garantire la sicurezza sia del titolare del documento di idoneità, sia di tutti gli altri utenti della strada. Per farlo ci si sottopone periodicamente ad una visita medica, che serve a confermare o meno, la sussistenza dei requisiti psicofisici necessari per poter condurre la propria vettura su strada pubblica.

Per completare la procedura di rinnovo ed effettuare la visita, è necessario pagare alcune imposte: dall’anno scorso non si possono più usare i vecchi bollettini ma si dovrà usare il sistema PagoPa attraverso il Portale dell’Automobilista. Scopriamo tutti i dettagli.

INDICE
Quando rinnovare la patente
Cosa e come pagare per il rinnovo patente
Come funziona nelle province e regioni Autonome
Termini di pagamento

I termini imposti per il rinnovo della patente di guida dipendono dall’età del titolare del documento e dalla tipologia dello stesso. Per i possessori di patenti A e B il rinnovo dovrà avvenire ogni 10 anni fino a 50 anni di età, ogni 5 anni per i guidatori con età compresa tra i 50 ed i 70 anni, ogni tre anni per i soggetti tra i 70 e gli 80 anni ed infine ogni due anni per gli ultraottantenni.

Per poter effettuare la visita presso le ASL è necessario portare con sé la ricevuta di pagamento della visita, una foto recente in formato fototessera e le  ricevute dei pagamenti per rinnovo patente motorizzazione.

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Come accennavamo, le ricevute dei pagamenti necessari per il rinnovo patente sono fondamentali per poter effettuare la visita presso la ASL competente. Gli importi da versare sono di:

  • 10,20 € di diritti di Motorizzazione
  • 16,00 € di imposte di bollo

Il pagamento deve avvenire tramite il sistema PagoPa, in un’unica soluzione per la tariffa N004-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 16,00 – RINNOVO PATENTE. Non è più necessario, quindi, pagare i bollettini sui conti correnti 4028 e 9001. L’intera procedura può essere svolta comodamente accedendo al Portale dell’Automobilista.

Giunti presso la ASL di competenza si dovrà presentare anche la patente di guida in scadenza o scaduta, la carta d’identità o passaporto, la tessera sanitaria, una fototessera, l’autocertificazione inerente la presenza di eventuali patologie ed infine gli occhiali da vista, nel caso il soggetto chiamato al rinnovo del documento di guida ne faccia abitualmente uso. Inoltre, bisognerà presentare la ricevuta di pagamento della visita stessa.

Le regioni Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono di procedimenti specifici e tariffe particolari per il rinnovo della patente. Il procedimento indicato qui sopra, quindi, potrebbe non corrispondere per i residenti in queste regioni, visto che in questo caso le tariffe vengono decise localmente. Le informazioni dettagliate e aggiornate si possono trovare sulla pagina dedicata del Ministero dei Trasporti.

Per poter iniziare le procedure di rinnovo della patente devono mancare meno di 4 mesi alla scadenza del documento. La data di scadenza viene indicata al punto 4B della patente di guida, e nel giorno e nel mese, dal 2012, coincide con il compleanno del possessore per rendere più facile ricordarsi di rinnovare il documento.

Completata la visita medica e se questa ha esito positivo, il medico stampa una ricevuta di avvenuta conferma di validità e che viene consegnata all’interessato: la ricevuta è valida esclusivamente per la circolazione sul territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente.

Normalmente il nuovo documento viene consegnato al domicilio del possessore entro qualche giorno dalla visita medica. Tuttavia, se la patente tarda più di 15 giorni ad arrivare, bisogna contattare:

  • numero verde 800979416 di Poste italiane, disponibile a qualsiasi ora e 7 giorni su 7, con risponditore automatico, per informazioni di dettaglio riguardanti la spedizione;
  • numero verde 800232323 del Ministero, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e il sabato dalle 8 alle 14, con un operatore, per conoscere il numero dell’assicurata con la quale è stata spedita la patente: purtroppo è un servizio spesso occupato, per parlare con l’operatore, nei periodi di maggior traffico e di minor presenza di personale, occorre comporre più volte il numero, consecutivamente, senza pause tra un tentativo e l’altro;
  • email del Ministero uco.dgmot@mit.gov.it: nell’email occorre specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente, data della visita medica, allegare la copia della ricevuta della visita e indicare un eventuale indirizzo di recapito alternativo (completo di provincia, c.a.p. e nome e cognome presente sul citofono se diverso dal proprio).

Cambio di residenza patente: come funziona e dove farlo

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Cambiare residenza può essere un procedimento stressante, vista la necessità di aggiornare le informazioni relative su tutti i documenti in possesso. Fortunatamente, però, le nuove patenti introdotte dopo la riforma del Codice della Strada del 2013 non riportano l’indirizzo del proprietario del documento e non necessitano più di apporre il vecchio talloncino.

In ogni caso, le informazioni sul vostro nuovo indirizzo saranno inviate direttamente dal comune al Ministero dei Trasporti, affinché registri le nuove indicazioni. Scopriamo tutti i dettagli.

 INDICE
 Cambio di residenza: cosa fare
 Cambio di residenza sulla patente
 Motorizzazione e cambio della residenza
 Numero verde cambio residenza patente

Non capita di rado che si sia costretti a cambiare residenza. In questo caso per poter completare questa pratica ci si dovrà mettere in contatto con l’ufficio anagrafe del Comune presso il quale si intende trasferire la residenza (in molti comuni l’intera procedura può essere svolta interamente online), e comunicare il nuovo indirizzo. Questa operazione deve essere effettuata entro 20 giorni dal trasferimento. Successivamente, si riceverà visita da parte della Polizia Locale che verificherà l’effettiva presenza del richiedente presso l’indirizzo indicato.

Completata la procedura all’anagrafe sarà lo stesso ufficio comunale a procedere all’aggiornamento delle banche dati. Così facendo sarà l’anagrafe del comune a comunicare il nuovo indirizzo di residenza alla Motorizzazione Civile.

In passato, quando la Motorizzazione Civile veniva a conoscenza della comunicazione trasmessa dall’ufficio anagrafe, inviava al titolare della patente un talloncino adesivo indicante il nuovo indirizzo che doveva essere incollato sia sulla patente che sul libretto di circolazione. Oggi, però, la procedura è totalmente cambiata.

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A seguito delle modifiche al Codice della Strada introdotte dal 2013 sulla patente di guida non è più indicata la residenza del titolare del documento, e pertanto in caso di nuova residenza non verrà più inviato alcuna talloncino adesivo. In ogni caso, sarà l’ufficio anagrafe del nuovo comune di residenza a comunicare i nuovi dati a tutti gli uffici competenti, inclusi motorizzazione e Ministero dei Trasporti.

Compiute le operazioni di cambio residenza presso gli uffici dell’anagrafe comunale si potrà verificare l’aggiornamento dei dati sulla patente di guida sia tramite il portale dell’automobilista, che tramite numero verde. Per avere informazioni sullo stato di aggiornamento della pratica si potrà contattare il numero 800.23.23.23 dell’Ufficio Centrale Operativo del Centro Elaborazione Dati del Ministero dei Trasporti attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Cose da sapere

Quando si cambia residenza è necessario aggiornare l’indirizzo sulla patente?

A seguito delle modifiche al Codice della Strada introdotte dal 2013 sulla patente di guida non è più indicata la residenza del titolare del documento, e pertanto in caso di nuova residenza non verrà più inviato alcuna talloncino adesivo. Si potrà comunque procedere alla richiesta di aggiornamento indirizzo patente successivamente alla domanda di iscrizione anagrafica nel Comune di nuova residenza, oppure di cambio di abitazione nel Comune di residenza.

A chi bisogna comunicare la variazione di residenza per il cambio sulla patente?

Quando si cambia residenza è necessario recarsi all’ufficio anagrafe del Comune presso il quale si intende trasferire la residenza, e comunicare il nuovo indirizzo. Nei giorni successivi si riceverà visita da parte della Polizia Locale che verificherà l’effettiva presenza del richiedente presso l’indirizzo indicato. Sarà l’anagrafe del comune a comunicare il nuovo indirizzo di residenza alla Motorizzazione Civile.

Quanto costa il cambio residenza sulla patente?

Per il cambio indirizzo patente non è previsto alcun costo.